Impronte digitali e profili del DNA: ottenere in tempi più rapidi le informazioni delle polizie estere
L'essenziale in breve:
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La criminalità ha spesso carattere transfrontaliero. Nella lotta a tale fenomeno la cooperazione internazionale assume pertanto un ruolo ancora più determinante. Grazie alla cooperazione Prüm lo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale svizzere e degli Stati membri dell’UE diventerà più rapido ed efficiente.
Terroristi, organizzazioni criminali e bande operanti oltre confine sono oggi sempre più digitali, interconnesse e internazionali. Ad esempio, le tracce di DNA reperite nel quadro di indagini coordinate a livello svizzero su assalti a bancomat compiuti in diversi Cantoni hanno condotto ad arresti in Austria e Danimarca. Per contrastare più efficacemente queste forme di criminalità transfrontaliera occorre rafforzare la cooperazione internazionale.
Informazioni importanti per il lavoro di polizia quali profili del DNA, impronte digitali o dati sui veicoli e i loro detentori sono registrate nei sistemi d’informazione nazionali. Quando rilevano tracce di DNA su un luogo del reato, le autorità inquirenti svizzere eseguono un primo confronto nella banca dati nazionale sui profili del DNA. Se non risulta alcuna corrispondenza, le autorità in questione possono procedere a un confronto con le banche dati di altri Paesi. Attualmente quest’ultima procedura risulta alquanto lunga. Le richieste vanno inviate tramite Interpol a ciascun singolo Stato. L’Accordo di partecipazione a Prüm consentirà di lanciare con un’unica richiesta un confronto automatizzato con le banche dati di tutti i Paesi dell’UE interessati.
I sistemi d’informazione svizzeri interessati sono:
- il sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali AFIS;
- il sistema d'informazione basato sui profili del DNA CODIS;
- la banca dati sui veicoli e i loro detentori.
L’Accordo di partecipazione a Prüm consentirà a fedpol di accertare tempestivamente quali autorità estere sono in possesso di informazioni rilevanti.
La cooperazione Prüm consentirà dunque di localizzare e identificare più rapidamente:
- autori di reato o testimoni;
- persone ricercate su scala internazionale;
- persone scomparse o decedute.
L’Accordo di partecipazione a Prüm non rappresenta uno sviluppo dell’acquis di Schengen. La partecipazione della Svizzera è pertanto volontaria. Tuttavia, a oggi quasi la maggior parte degli Stati europei partecipa già allo scambio di profili del DNA, di impronte digitali e di dati sui veicoli tramite «Prüm».
L’ottenimento in tempi più rapidi delle informazioni delle polizie estere permetterà di aumentare l’efficacia delle indagini e della cooperazione internazionale di polizia.
Vienna, Austria: una coppia di 75enni è assassinata nel 2015. L’omicida ha lasciato una traccia di DNA sul guanto. La ricerca nella banca dati nazionale austriaca non fornisce alcun riscontro, ma confrontando la traccia nei sistemi d’informazione di altri Paesi europei, la polizia austriaca apprende in pochi minuti che nelle banche dati della Germania e dei Paesi Bassi è registrato un profilo del DNA analogo. Ciò permetterà di arrestare un serial killer polacco in Germania meno di tre settimane più tardi e di chiarire altri reati.
Accordo PCSC (Preventing and Combating Serious Crime)L’Accordo PCSC siglato tra Svizzera e USA, dal contenuto analogo all’Accordo di partecipazione a Prüm, prevede ugualmente lo scambio automatizzato dei profili del DNA e delle impronte digitali. L’Accordo contribuisce ad aumentare l’efficacia della cooperazione di polizia tra i due Paesi. |
Accesso delle autorità di perseguimento penale a EurodacLo scambio automatizzato di dati sulle impronte digitali e sul DNA (cooperazione Prüm) è il presupposto essenziale affinché le autorità di perseguimento penale possano accedere alla banca dati Eurodac.Eurodac è il sistema d’informazione europeo contenente le impronte digitali di cittadini di Stati terzi che presentano una domanda d’asilo in Europa o che sono arrestati nel tentativo di entrarvi illegalmente. Le autorità di perseguimento penale potranno accedere a Eurodac soltanto ai fini di prevenzione, nel quadro di indagini su reati gravi o in caso di sospetto terrorismo. |
Ultima modifica 25.05.2023