DNA e CODIS

Utilizzo odierno dell’analisi del DNA

Da molti anni ormai, l’analisi forense del DNA è uno degli strumenti usuali del perseguimento penale. Il materiale biologico necessario per allestire un profilo del DNA può essere ottenuto in due modi:

  • un campione di DNA è prelevato direttamente su una persona (persone imputate, vittime o persone decedute), ad esempio tramite striscio della mucosa orale;
  • il DNA è ricavato da tracce biologiche messe al sicuro sul luogo del reato (p. es. capelli, cellule cutanee, sangue, sperma o saliva).

Il profilo del DNA di una persona può essere allestito unicamente per far luce su un crimine o un delitto e per identificare persone decedute o scomparse. L’allestimento di un profilo del DNA deve pertanto essere disposto dal pubblico ministero o dal giudice.

Tipi di corrispondenza

I profili forensi del DNA sono registrati e trattati in maniera centralizzata nella banca dati nazionale CODIS sui profili del DNA (Combined DNA Index System). In questo modo, un profilo del DNA allestito sulla base di una traccia rilevata sul luogo di un reato può essere confrontato con i profili già registrati in CODIS. Dal confronto possono risultare due tipi di corrispondenze:

  • corrispondenza traccia-persona:
    il profilo della traccia rilevata sul luogo del reato corrisponde al profilo di una persona già registrata in CODIS. La traccia può dunque essere attribuita a questa persona. La polizia può quindi sentire quest’ultima al fine di chiarire il suo ruolo nel caso in questione e il motivo per cui la sua traccia era sul luogo del reato;
  • corrispondenza traccia-traccia:
    il profilo della traccia rilevata sul luogo del reato corrisponde al profilo di una traccia già registrata in CODIS. Entrambe le tracce provengono quindi dalla medesima persona che però non è ancora stata identificata. È quindi possibile collegare due luoghi di reato attraverso lo stesso donatore della traccia.
     

Banca dati CODIS sui profili del DNA

Le norme e le condizioni quadro relative a CODIS sono sancite dalla legge. L’Ufficio di coordinamento in materia di DNA, che gestisce la banca dati a livello operativo, e i laboratori di analisi del DNA sono gli unici ad aver conoscenza dei profili del DNA.

Alla protezione dei diritti individuali è attribuita la massima importanza. Per l’analisi del profilo standardizzato del DNA di una persona si utilizzano esclusivamente informazioni ricavate dalle cosiddette sequenze non codificanti del DNA (profili forensi del DNA). Inoltre, la banca dati contenente le informazioni sui profili del DNA è separata dal punto di vista materiale e organizzativo da quella contenente i dati sulle persone e sui casi. I dati delle due banche dati sono collegati soltanto in caso di corrispondenza.
 

Ultima modifica 11.05.2023

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