
Fase 1: Inizio della radicalizzazione

Spesso non si è in grado di individuare i motivi che possono spingere un giovane a interessarsi di propaganda jihadista. Non è infatti possibile tracciare un profilo tipico di persone che abbiano questo tipo di inclinazione. Per contro, la radicalizzazione è un processo che si innesca in modo subdolo come dimostra il seguente esempio fittizio:
M. ha 17 anni. Non è riuscito a portare a termine l’apprendistato, la sua ragazza lo ha lasciato. Si sente solo e incompreso e sempre più escluso dalla società. Tende così a chiudersi in se stesso, trascorrendo molto tempo su Internet. Cerca di dare un senso alla sua vita, è alla ricerca di risposte.
Questa prima fase è decisiva per il percorso del giovane. È quindi fondamentale percepire la situazione di crisi che egli sta attraversando. A essere chiamato in causa è l’intero ambiente che lo circonda. È in grado di riconoscere la possibile deriva ideologica del giovane o di spiegargli in modo convincente che esistono altre soluzioni ai suoi problemi? In questa fase è ancora possibile interrompere sul nascere questa spirale di radicalizzazione.
- Insegnanti (Direzione dell’educazione), servizi sociali, autorità migratorie, istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile quali i servizi di aiuto alle vittime, i consultori e gli operatori nell’ambito di attività giovanili.
- Programmi di prevenzione nei Cantoni, nelle città e nei Comuni
- Approcci preventivi in materia di radicalizzazione
Comunicato dell Consiglio federale del 04.07.2016 - Piano nazionale d’azione contro la radicalizzazione e l’estremismo violento.
Comunicato del 04.12.2017
Fase 2: Individuazione da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione

M. continua nel suo processo di radicalizzazione. Egli legge propaganda jihadista e utilizza attivamente le reti sociali. Posta materiale inneggiante allo «Stato islamico» e manifesta la sua ammirazione per chi commette attentati o combatte in Siria. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) inizia a tenere d’occhio M. e le sue attività.
Se il giovane fosse cittadino straniero, anche la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e le autorità migratorie cantonali potrebbero fornire informazioni importanti sulla sua radicalizzazione.
- Monitoraggio online da parte del SIC delle attività jihadiste, presa di contatto a fini preventivi: il SIC contatta la persona in questione, o i suoi genitori se si tratta di un minorenne, e lo avverte, nel quadro di un colloquio condotto su base volontaria, delle possibili conseguenze della sua condotta, anche sotto il profilo penale
- Mancato rilascio/revoca dell’asilo e del permesso di soggiorno
- Rifiuto del visto
- Stretta cooperazione tra le autorità di sicurezza (TETRA)
- Legge federale sulle attività informative (LAIn)
LAIn (RS 121)
Fase 3: Interventi e indagini di polizia

Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) dispone di informazioni secondo cui M. starebbe per preparare o commettere un reato o che lo abbia già commesso. Il SIC trasmette queste informazioni a fedpol. Sebbene non sia stato ancora aperto alcun procedimento penale, fedpol avvia le prime indagini di polizia.
fedpol riceve anche segnalazioni da parte di altri servizi svizzeri o esteri sulla base delle quali vengono avviati procedimenti o indagini di polizia.
- fedpol
Attuali:
- Indagini di polizia
- Mancato rilascio/revoca dell’asilo e del permesso di soggiorno
- Divieti d’entrata/rifiuto del visto
- Espulsioni e rinvii coatti (minaccia per la sicurezza)
- Stretta cooperazione tra le autorità di sicurezza (TETRA)
In programma:
- Misure di polizia al di fuori del procedimento penale (ritiro dei documenti d’identità, obbligo di presentarsi a un posto di polizia, sorveglianza discreta tramite il Sistema d’informazione Schengen SIS ecc.). L’avamprogetto dovrebbe essere presentato entro la fine del 2017.
Comunicato del 08.12.2017
- Accesso di fedpol alla banca dati passeggeri API nel quadro della revisione della legge federale sugli stranieri. Quest’ultima dovrebbe entrare in vigore nella primavera del 2018.
- Regolamentazione in materia di precursori. L’avamprogetto dovrebbe essere presentato entro la fine del 2017.
Comunicato del 08.12.2017
Fase 4a: Procedimento penale e promozione dell’accusa

fedpol ha potuto raccogliere materiale probatorio sufficiente. Il Ministero pubblico della Confederazione apre un’istruzione penale nei confronti di M.
- Ministero pubblico della Confederazione (MPC)
MPC
- fedpol (Polizia giudiziaria della Confederazione)
- Giudice dei provvedimenti coercitivi
- Ufficio federale di giustizia (UFG)
UFG
Attuali:
- Legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, organizzazioni criminali ai sensi dell’articolo 260ter CP
Legge federale (RS 122)
206ter CP (RS 311.0)
- Diritto di procedura penale CPP: provvedimenti coercitivi (sorveglianza delle telecomunicazioni, osservazione, presa di contatto, carcerazione preventiva o misure sostitutive quali il ritiro dei documenti d’identità, l’obbligo di presentarsi a un posto di polizia ecc.)
CPP (RS 312.0)
- Cooperazione di polizia e assistenza giudiziaria
- Stretta cooperazione tra le autorità di sicurezza (TETRA)
In programma:
- Entrata in vigore il 1° gennaio 2018 della nuova Blegge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
LSCPT (RS 780.1)
- Progetto di legge concernente l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e del pertinente protocollo aggiuntivo. Modifica delle disposizioni legali relative alle organizzazioni criminali (art. 260ter CP). Trasposizione nel diritto di durata illimitata del divieto limitato fino alla fine del 2018 relativo alle organizzazioni terroristiche «Al-Qaïda» e «Stato islamico».
Ufficio federale di giustizia UFG
Fase 4b: Condanna

M., nei confronti del quale era stato aperto un procedimento penale, è stato condannato dal Tribunale penale federale in seguito all’accusa promossa dal Ministero pubblico della Confederazione. Egli ha la possibilità di impugnare la sentenza dinanzi al Tribunale federale.
Procedimento penale, Tribunale penale federale
Sentenze, Tribunale federale
- Pena detentiva con o senza condizionale (al massimo di cinque anni) o eventualmente accompagnata da misure terapeutiche e internamento, divieto di avere contatti o di accedere a un’area determinata, interdizione di esercitare un’attività.
- Gli stranieri che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera possono essere espulsi. Gli stranieri che hanno commesso reati terroristici sono espulsi dal Paese.
Fase 5: Esecuzione della pena

M. è stato condannato e sconterà la pena o il resto della pena in un carcere svizzero.
- Autorità di esecuzione delle pene e delle misure
Attuali:
- Pene detentive, con eventuali misure terapeutiche
In programma:
- Ottimizzazione dello scambio d’informazioni tra le autorità di sicurezza e di esecuzione delle pene prima della detenzione, durante il procedimento, nel quadro dell’esecuzione ordinaria delle pene, al momento della liberazione dall’esecuzione della pena e della definizione delle condizioni per il periodo di prova
- Intensificazione della trasmissione delle conoscenze e dello scambio di esperienze tra pubblici ministeri e autorità di sicurezza e di esecuzione delle pene
- Verifica del regime di detenzione e degli obiettivi dell’esecuzione (de-radicalizzazione)
Fase 6: Dopo l’esecuzione della pena

M. ha scontato la sua pena. È nuovamente un uomo libero. Ma qual è il suo stato d’animo? Crede ancora nella lotta e nella propaganda jihadista? Rappresenta ancora un pericolo? O ha chiuso nettamente con il passato? È pronto a reintegrarsi nella nostra società e a rispettare i nostri valori?
Attuali:
- Ai cittadini stranieri può essere revocata la cittadinanza. In caso di minaccia per la sicurezza interna possono essere espulsi o può essere negata loro l’entrata. L’espulsione può tuttavia essere eseguita soltanto se la persona ha la garanzia che non sarà sottoposta a tortura, a pene inumane o a minacce nel Paese d’origine.
- Espulsione obbligatoria per i reati commessi dopo il 1° ottobre 2016 .
Comunicato del Consiglio federale del 04.03.2016
- Nei confronti di cittadini stranieri può essere anche disposta la revoca del titolo di soggiorno seguita da espulsione e divieto d’entrata.
- Misure di polizia in virtù del diritto cantonale.
- Misure di accompagnamento da parte dei servizi sociali.
- Misure conformemente alla fase 1 e 2.
- Piano d’azione nazionale contro la radicalizzazione e l’estremismo violento.
Comunicato del 04.12.2017
In programma:
- Nuove misure di polizia al di fuori di un procedimento penale: ritiro dei documenti d’identità, obbligo di presentarsi a un posto di polizia, sorveglianza discreta.
Comunicato del 08.12.2017
Ultima modifica 17.01.2018