Il segreto professionale

Violazione del segreto professionale

Soltanto con il consenso esplicito della/del paziente o con un’autorizzazione scritta dell’autorità superiore o dell’autorità di vigilanza siete autorizzati a fornire informazioni a terzi quali la polizia o l’organizzazione che fornisce assistenza specializzata alle vittime (cfr. art. 321 del Codice penale). I Cantoni hanno inoltre emesso altre disposizioni, alcune delle quali prevedono eccezioni al segreto professionale. Informatevi sul disciplinamento vigente nel diritto sanitario del vostro Cantone, nonché sulle disposizioni del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti.

Ultima modifica 03.07.2018

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https://www.ekm.admin.ch/content/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/kampagne/berufsgeheimnis.html