La Svizzera ed Europol hanno stipulato un accordo di cooperazione che è entrato in vigore il 1° marzo 2006. Esso consente lo scambio di informazioni strategiche, operative e specializzate. A sostegno di questa cooperazione la Svizzera ha distaccato presso Europol all’Aia 3 addetti di polizia di fedpol e un attaché dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Nel 2018 il mandato previsto dall’Accordo è stato esteso per la seconda volta e contempla ora 30 categorie di reato.
- scambio d’informazioni operative;
- scambio d’informazioni specializzate (conoscenze specifiche);
- scambio d’informazioni strategiche (analisi delle minacce);
- scambio di rapporti sulla situazione concernenti i temi più importanti;
- scambio d’informazioni sui metodi d’indagine e sulla prevenzione dei reati;
- partecipazione reciproca ad attività di formazione;
- consulenza e sostegno durante le indagini.
In genere devono essere soddisfatti i presupposti seguenti: deve trattarsi di gravi casi di criminalità organizzata e devono essere coinvolti almeno due Stati partner nonché Europol. Per quanto riguarda la Svizzera occorre inoltre che siano rispettate le disposizioni dell’Accordo con Europol e il rispettivo campo d’applicazione del mandato.
Il mandato comprende 30 categorie di reato tra cui:
- il terrorismo,
- il traffico di stupefacenti,
- la tratta di esseri umani,
- il traffico di migranti,
- la falsificazione di denaro e di prodotti,
- il riciclaggio di denaro,
- la truffa,
- la corruzione e
- il traffico d’armi.
La Svizzera ha designato l’Ufficio federale di polizia (fedpol) quale referente nazionale per i contatti con Europol.
- Le autorità di polizia, di perseguimento penale e quelle competenti in materia di stranieri della Confederazione.
- Le autorità di polizia, di perseguimento penale e quelle competenti in materia di stranieri dei Cantoni.
- L’Amministrazione federale delle dogane.
L’Accordo disciplina il trattamento dei dati in modo esaustivo. Gli articoli 7-13 contengono le disposizioni sulla trasmissione delle informazioni, sulla valutazione della fonte e dell’informazione, sulla rettifica e la cancellazione dei dati nonché sulla classificazione delle informazioni. Sono quindi garantite le condizioni necessarie alla protezione della sfera privata in virtù dell’articolo 13 della Costituzione federale e dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La Svizzera ha distaccato presso Europol all’Aia 3 addetti di polizia di fedpol e un attaché dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Tra i loro compiti si annoverano:
- offrire consulenza e sostegno ai partner per la cooperazione rispettivamente con Europol e con la Svizzera;
- coordinare e scambiare informazioni operative e strategiche;
- partecipare a riunioni e formazioni;
- curare e ampliare una rete di contatti affidabile;
- offrire consulenza e assistenza nell’esecuzione di corsi formativi presso Europol.
Europol e Schengen costituiscono due strumenti diversi della cooperazione europea in materia di polizia. Sono complementari grazie ai rispettivi obiettivi e compiti. Nel caso di Europol si tratta di scambiare informazioni di polizia giudiziaria per prevenire e combattere la criminalità organizzata. Europol trasmette e analizza le informazioni inviate dagli Stati membri. L’Accordo di Schengen crea una rete di Stati al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria e di polizia. L’elemento principale dell’Accordo di Schengen è costituito dal Sistema d'informazione Schengen (SIS), una banca dati di ricerca internazionale.
La cooperazione con Europol in linea di principio non genera costi alla Svizzera. Le risorse di personale necessarie per trattare i casi e i mandati di Europol sono state stanziate dal Consiglio federale in seguito all’adesione della Svizzera ad Europol. Tali risorse comprendono i posti di lavoro per i 4 agenti di collegamento di polizia di fedpol distaccati all’Aia.
Ultima modifica 07.09.2018