La Confederazione può partecipare attivamente a organizzazioni che contribuiscono alla prevenzione di reati in materia di tratta di esseri umani.
Le sovvenzioni ammontano al massimo al 25 per cento della somma totale a disposizione delle organizzazioni.
Gli altri criteri da adempiere sono riportati nel documento «Direttiva concernente la procedura di richiesta».
Direttiva (PDF, 254 kB, 11.04.2024)
Termine per la presentazione delle richiesta: le richieste di sostegno alle organizzazioni concernenti l’anno successivo devono essere presentate entro il 31 luglio dell’anno in corso.
Documentazione richiesta
Una richiesta di aiuto finanziario completa comprende:
- il modulo di richiesta;
Modulo di richiesta (DOCX, 65 kB, 15.11.2023) - una copia degli statuti vigenti dell’istituzione competente / documentazione dell’organizzazione;
- il rapporto di attività dell’anno precedente / budget dell’anno corrente / preventivo e piano finanziario per i prossimi anni;
- la polizza di versamento.
Basi legali
-
Ordinanza contro la tratta di esseri umani
(RS 311.039.3)
Documenti
Ultima modifica 19.02.2024
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Ufficio federale di polizia
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