La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di aiuto sociale versando somme forfettarie globali. Le somme forfettarie sono fissate sulla base delle spese prevedibili per soluzioni finanziariamente vantaggiose. Il sistema di finanziamento prevede inoltre un incentivo finanziario volto a promuovere l’integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati ammessi provvisoriamente. Questo incentivo è basato sulla presa in conto del tasso medio svizzero d’attività professionale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati. I Cantoni con un tasso di attività professionale superiore alla media approfittano del nuovo sistema di finanziamento. Questo incentivo finanziario non è applicato al calcolo per i richiedenti l’asilo con procedura in corso.
Ogni Cantone designa un ufficio di coordinamento dell’asilo che, da una parte, assicura il coordinamento all’interno del cantone nel settore dell’aiuto sociale e che, d’altra parte, assicura il contatto con la Segreteria di Stato della migrazione.
Aiuto sociale per richiedenti l’asilo: somma forfettaria globale 1a
La Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria 1a per le spese per l’aiuto sociale versato a tutti i richiedenti l’asilo.
Aiuto sociale per persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora: somma forfettaria globale 1b
La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria per le spese per l’aiuto sociale versato alle persone ammesse provvisoriamente che risiedono in Svizzera da meno di 7 anni e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, mediante la somma forfettaria globale 1b.
Le due somme forfettarie globali summenzionate comprendono una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie.
Queste somme forfettarie mensili sono adattate ogni anno all’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo e ai premi medi, alla franchigia e ai costi di partecipazione dell’assicurazione malattia obbligatoria oltre che periodicamente all’evoluzione del mercato immobiliare.
Per visualizzare l’importo esatto versato a ogni Cantone vedi:
Istruzione III / 7 SEM in materia di aiuto sociale e soccorso d’emergenza
In virtù della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, sotto il profilo dell’aiuto sociale i rifugiati hanno il diritto di essere trattati alla pari della popolazione indigena. Il diritto federale statuisce inoltre che il sostegno corrisposto deve tenere conto della situazione particolare dei rifugiati. Nello specifico, occorre agevolare l’integrazione professionale e sociale.
La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese per l’aiuto sociale corrisposto ai rifugiati (per i rifugiati a cui è stato concesso l’asilo, durante 5 anni dalla presentazione della domanda d’asilo; per i rifugiati ammessi provvisoriamente, durante 7 anni dall’entrata in Svizzera), versando una somma forfettaria globale.
La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.
Questa somma forfettaria mensile è adattata ogni anno all’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo e alla franchigia e ai costi di partecipazione dell’assicurazione malattia obbligatoria oltre che periodicamente all’evoluzione del mercato immobiliare. Per visualizzare l’importo esatto versato a ogni Cantone vedi
Istruzione III / 7 SEM in materia di aiuto sociale e soccorso d’emergenza
Dal 1° marzo 2019 la Confederazione versa ai Cantoni tre somme forfettarie di entità diversa riferite al tipo di procedura d’asilo svolta.
- procedura Dublino;
- procedura celere;
- procedura ampliata.
Fino all’entrata in vigore del riassetto del settore dell’asilo, il 1° marzo 2019, la Confederazione indennizzava i Cantoni per le eventuali spese di soccorso d’emergenza versando una somma forfettaria unica di 6000 franchi (quota parte di base: 4000 franchi; quota parte di compensazione: 2000 franchi) per ogni decisione negativa o NEM passata in giudicato. L’entità della somma forfettaria versata per le persone che hanno presentato la loro domanda d’asilo prima del 1° marzo 2019 è retta dal diritto previgente.
La SEM adatta ogni anno le somme forfettarie per il soccorso d'emergenza all’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo. Gli importi attuali possono essere visualizzati qui:
Istruzione III / 7 SEM in materia di aiuto sociale e soccorso d’emergenza
Dal 1° febbraio 2014, anche le persone che, entro cinque anni dal passaggio in giudicato di una decisione in materia d’asilo e d’allontanamento, presentano una nuova domanda d’asilo (domanda d’asilo multipla), ottengono unicamente il soccorso d’emergenza. Per compensare le spese di soccorso d’emergenza durante la procedura successiva a una domanda multipla, la Confederazione non versa più ai Cantoni una somma forfettaria globale. Per ogni domanda d’asilo multipla seguita da una NEM o da una decisione negativa con nuovo termine di partenza, i Cantoni ottengono tuttavia una somma forfettaria per il soccorso d’emergenza al passaggio in giudicato della predetta decisione.
Origine
In un mandato successivo per l’Agenda Integrazione Svizzera, Confederazione e Cantoni hanno esaminato l’intero sistema di finanziamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati. L’obiettivo era di coordinare in modo ottimale i diversi settori, ossia l’assistenza, l’aiuto sociale e la promozione dell’integrazione, e di eliminare eventuali incentivi indesiderati. Il mandato prevedeva anche un orientamento del sistema di finanziamento al raggiungimento degli obiettivi d’efficacia dell’Agenda Integrazione, così da facilitare un’integrazione rapida e sostenibile e ridurre la dipendenza dall’aiuto sociale dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente.
Il rapporto finale «Agenda svizzera dell’integrazione: adeguamento del sistema di finanziamento» del 17 giugno 2020 documenta i lavori del gruppo di progetto istituito ad hoc e presenta nello specifico vantaggi e inconvenienti dei modelli valutati.
- Schlussbericht (PDF, 3 MB, 21.12.2020)
-
Rapport final (PDF, 7 MB, 21.12.2020)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
Sono considerati spese amministrative gli esborsi dei Cantoni causati dall’esecuzione della LAsi e che non sono indennizzati secondo disposizioni speciali.
Alla fine di ogni anno la SEM adatta all’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo l’entità della somma forfettaria per l’anno civile successivo.
Per visualizzare l’importo esatto versato a ogni Cantone vedi:
Istruzione III / 7 SEM in materia di aiuto sociale e soccorso d’emergenza
Ultima modifica 05.02.2024