Mediante sussidi forfettari, la Confederazione indennizza i Cantoni per i costi derivanti dalla concessione dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza a persone rientranti nel settore dell’asilo e dei rifugiati. I sussidi sono calcolati e concessi dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Nella sua veste di autorità erogatrice, la SEM provvede al calcolo corretto dell’importo dei sussidi e controlla che i sussidi siano impiegati conformemente al diritto in materia, ossia conformemente allo scopo previsto (art. 95 LAsi). Questo lo scopo perseguito dalle attività di sorveglianza finanziaria orientata ai rischi della SEM.
L’importo dei sussidi si fonda principalmente sui dati del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Onde mantenere una qualità elevata dei dati, uno dei focus dell’attività di sorveglianza finanziaria della SEM consiste pertanto nel controllo e nell’aggiornamento costante dei dati rilevanti per le finanze contenuti in SIMIC.
Una parte dei dati SIMIC aventi una rilevanza finanziaria si fonda su informazioni dei Cantoni. Tra le attività di sorveglianza finanziaria della SEM figura pertanto anche l’analisi dei processi lavorativi cantonali, per esempio nel quadro della notifica delle assenze di persone rientranti nel settore dell’asilo. Ciò richiede il rilevamento e l’analisi dei servizi e uffici cantonali coinvolti nel settore dell’asilo e dei rifugiati nonché delle relative intersezioni allo scopo di individuare possibili rischi.
Le attività di sorveglianza finanziaria della SEM abbracciano inoltre il controllo dell’efficacia (vedasi al riguardo la statistica dell’aiuto sociale e il monitoraggio del blocco dell’aiuto sociale) e dell’impiego dei crediti da parte dei beneficiari dei sussidi, in questo caso i Cantoni.
Ultima modifica 07.08.2017