Disclaimer generale:
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può fornire informazioni solo sulla procedura d’entrata in Svizzera. Domande relative all’entrata in altri Paesi sono di competenza dello Stato in questione.
1. Documenti di viaggio
1.1 Di quali documenti di viaggio devono disporre i cittadini svizzeri per poter entrare in Svizzera?
I cittadini svizzeri godono di un diritto d’entrata in Svizzera. Devono però dimostrare o rendere verosimile la loro nazionalità svizzera al passaggio del confine. A tal fine si raccomandano i seguenti documenti
- passaporto o carta d’identità;
- una fotocopia del passaporto o della carta d’identità in corso di validità;
- un documento di viaggio scaduto;
- un documento ufficiale che consenta di identificare la persona in questione e/o di attestarne la cittadinanza (p. es. patente di guida).
1.2 Di quali documenti di viaggio devono disporre i cittadini dell’UE/AELS per poter entrare in Svizzera?
Per informazioni sugli Stati dell’UE/AELS si prega di consultare la documentazione seguente: |
In linea di principio, chiunque deve possedere un documento di viaggio valido riconosciuto dalla Svizzera. A seconda della nazionalità, per l’attraversamento della frontiera la Svizzera riconosce anche documenti di viaggio scaduti:
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità
→ Cfr. inoltre la domanda 1.6: È possibile entrare in Svizzera anche senza un documento di viaggio valido?
1.3 Di che documenti di viaggio devono disporre i cittadini di Stati terzi per poter entrare in Svizzera?
Gli Stati terzi sono Stati che non appartengono all’Unione europea e/o allo spazio Schengen. |
1.3.1 Per un soggiorno di breve durata senza attività lucrativa (p. es. turismo o visita)
I documenti di viaggio di cittadini di Stati terzi che entrano in Svizzera per un soggiorno di breve durata devono:
- essere validi almeno per i tre mesi successivi alla prevista data di uscita dallo spazio Schengen e
- essere stati rilasciati nel corso dei dieci anni precedenti.
In linea di principio, chiunque deve possedere un documento di viaggio valido riconosciuto dalla Svizzera:
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità
→ Cfr. inoltre la domanda 1.4: Il mio documento di viaggio è riconosciuto?
1.3.2 Titolare di un permesso di soggiorno o di un visto di categoria D valido rilasciato da uno Stato Schengen
Ha bisogno di un documento di viaggio che sia valido al momento dell’entrata e durante il previsto soggiorno in Svizzera.
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 957 kB, 07.10.2024)
1.4 Il mio documento di viaggio è riconosciuto?
È possibile verificare se un documento di viaggio è riconosciuto per poter entrare in Svizzera nella seguente tabella (in inglese):
Elenco dei documenti di viaggio idonei per il visto
Osservazione:
- Cercare nella tabella lo Stato che ha rilasciato il documento. Nell’ultima colonna è indicato se la Svizzera («CH/LI») riconosce il documento di viaggio in questione.
- Un riquadro verde significa che la Svizzera riconosce il documento.
- Un riquadro rosso significa che il documento non è riconosciuto.rd.
1.5 Di che documenti devono disporre gli apolidi per poter entrare in Svizzera?
Si rinvia al link seguente, che al punto 2.5 fornisce informazioni sulle condizioni d’entrata vigenti per gli apolidi:
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti: disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità (PDF, 190 kB, 28.06.2024)
In caso di dubbi La invitiamo a rivolgersi direttamente alla rappresentanza svizzera competente per il Suo luogo di domicilio:
Rappresentanze svizzere all’estero
1.6 È possibile entrare in Svizzera anche senza un documento di viaggio valido?
1.6.1 Cittadini svizzeri privi di documento di viaggio
I cittadini svizzeri godono di un diritto d’entrata in Svizzera. Devono però dimostrare o rendere verosimile la loro nazionalità svizzera. A tal fine si raccomandano i seguenti documenti:
- una fotocopia del passaporto valido o della carta d’identità;
- un documento di viaggio scaduto;
- un documento ufficiale da cui risulta l’identità e/o la nazionalità (p. es. patente di guida);
- per bambini: un estratto di un registro ufficiale (p. es. registro dello stato civile) e/o l’originale dell’atto di nascita.
1.6.2 Cittadini dell’UE/AELS privi di documento di viaggio valido
Per informazioni sugli Stati dell’UE/AELS si prega di consultare la documentazione seguente: |
Se un cittadino di uno Stato dell’UE/AELS è privo di un documento di viaggio, deve dimostrare o rendere verosimile la sua nazionalità per poter essere autorizzato a entrare in Svizzera. La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) raccomanda in particolare di portare con sé i documenti seguenti:
- una fotocopia del documento di viaggio valido;
- un documento di viaggio scaduto;
- un documento ufficiale da cui risulta l’identità e/o la nazionalità (p. es. patente di guida);
- per bambini: un estratto di un registro ufficiale (p. es. registro dello stato civile) e/o l’originale dell’atto di nascita.
In ogni caso si raccomanda di richiedere quanto prima un documento di viaggio.
Alcune compagnie aeree rifiutano di trasportare passeggeri privi di documenti di viaggio. La invitiamo a chiarire le condizioni in tal senso presso la rispettiva compagnia aerea.
1.6.3 Cittadini di Stati terzi privi di documento di viaggio valido
Gli Stati terzi sono Stati che non appartengono all’Unione europea e/o allo spazio Schengen. |
In linea di principio, i cittadini di Stati terzi devono possedere un documento di viaggio valido riconosciuto dalla Svizzera per poter entrare in Svizzera.
→ Cfr. domanda 1.4: Il mio documento di viaggio è riconosciuto?
Si applicano eccezioni per i titolari di un permesso di soggiorno o di un visto D valido rilasciato dalla Svizzera o da uno Stato Schengen ai fini del transito verso lo Stato di emissione.
Osservazione:
Alcune compagnie aeree rifiutano di trasportare passeggeri privi di documenti di viaggio. La invitiamo a chiarire le condizioni in tal senso presso la rispettiva compagnia aerea
1.6.4 Neonati privi di documento di viaggio valido (UE/AELS)
Per informazioni sugli Stati dell’UE/AELS si prega di consultare la documentazione seguente: |
In linea di principio, i minori devono possedere un documento di viaggio valido riconosciuto dalla Svizzera.
→ Cfr. domanda 1.4: Il mio documento di viaggio è riconosciuto?
L’entrata in Svizzera di un neonato cittadino di uno Stato dell’UE/AELS privo di un documento di viaggio valido è autorizzata se sono adempiute cumulativamente le condizioni seguenti:
- il neonato non ha più di sei mesi di età;
- è iscritto in un registro ufficiale (p. es. registro dello stato civile);
- è accompagnato da un genitore o da entrambi i genitori;
- il genitore o entrambi i genitori sono cittadini di uno Stato dell’UE o dell’AELS;
- il genitore o entrambi i genitori esibiscono il proprio passaporto o un documento personale di legittimazione/una carta d’identità unitamente a un estratto del registro ufficiale con l’iscrizione del neonato.
Se non è tenuto un registro ufficiale o se per motivi di tempo non è stato possibile ordinarne un estratto, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) raccomanda ai genitori di portare con sé l’originale dell’atto di nascita del neonato.
In ogni caso si raccomanda di richiedere quanto prima un documento di viaggio per il neonato.
2. Visto
2.1 Ho bisogno di un visto?
Si prega di controllare le prescrizioni in materia di visti secondo la nazionalità al seguente link:
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità
Per informazioni sulle disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità si rimanda al seguente documento:
Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti – Disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità (PDF, 190 kB, 28.06.2024)
I visti Schengen sono validi per la Svizzera e per tutto lo spazio Schengen (fatte salve indicazioni contrarie sul visto).
2.2 Di quale visto ho bisogno?
Un visto C, detto anche «Visto Schengen», è rilasciato per un soggiorno di massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni ed è valido per l’intero spazio Schengen.
Il visto C è richiesto quando il soggiorno avviene per uno dei seguenti motivi:
- scopi turistici;
- visita a parenti o amici;
- partecipazione a manifestazioni sportive o culturali;
- viaggi d’affari;
- studi.
Osservazione:
Si prega di notare che, per un soggiorno con attività lucrativa è richiesto, oltre a un visto C valido, un permesso di lavoro separato. Per ulteriori informazioni si prega di consultare la documentazione seguente:
Lavoro
Un visto D è rilasciato per un soggiorno di più di 90 giorni. Esso è detto anche «Visto Nazionale», poiché si tratta di un visto per un soggiorno di lunga durata in Svizzera.
Il visto D è richiesto quando il soggiorno avviene per uno dei seguenti motivi:
- attività lucrativa;
- formazione o perfezionamento;
- ricongiungimento familiare.
2.3 Quale rappresentanza è competente per la domanda di visto?
Se la destinazione del viaggio è un unico Stato membro, per la domanda di visto è competente il consolato dello Stato membro. Se il viaggio comprende diverse destinazioni, è competente il consolato della destinazione principale del viaggio (di norma lo Stato in cui si soggiorna più a lungo).
2.4 Dove e come posso richiedere un visto C per la Svizzera?
Le domande di visti C vanno presentate online per scritto mediante il modulo di domanda di visto oppure direttamente presso la rappresentanza svizzera competente per il Suo luogo di domicilio.
La domanda può essere presentata sei mesi prima del viaggio in programma. Idealmente va presentata al più tardi due mesi prima dell’inizio del viaggio.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare:
Osservazione:
Si prega di notare che, per un soggiorno con attività lucrativa è richiesto, oltre a un visto C valido, un permesso di lavoro separato. Per ulteriori informazioni si prega di consultare la documentazione seguente:
Lavoro
2.5 Dove e come posso richiedere un visto D per la Svizzera?
La domanda di visto D va presentata per scritto mediante il modulo di domanda di visto oppure direttamente presso la rappresentanza svizzera all’estero competente per il Suo luogo di domicilio.
Trova il modulo di domanda qui:
Modulo di domanda del visto nazionale D
Si prega di notare che per soggiorni di durata superiore ai 90 giorni in Svizzera è richiesta un’autorizzazione. A tal fine, la rappresentanza svizzera all’estero inoltra la Sua domanda di visto al Servizio cantonale di migrazione per verifica.
Si prega di contattare:
- per domande relative al soggiorno in Svizzera e per informazioni sul permesso: le autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro - per domande relative alla domanda di visto e ai documenti richiesti: la rappresentanza svizzera all’estero competente per il Suo luogo di domicilio:
Rappresentanze svizzere all’estero
2.6 Quanto dura la procedura di rilascio del visto?
Se la rappresentanza svizzera ritiene che la domanda di un visto C sia ricevibile (ossia dopo la presentazione del modulo di domanda di visto, del documento di viaggio, della fotografia e di altri giustificativi rilevanti, dopo il rilevamento delle impronte digitali e dopo il versamento dell’emolumento per il visto), di norma emana una decisione entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In casi eccezionali, il termine può essere prorogato a 30 o addirittura 60 giorni.
Le domande di visto D (visto nazionale) competono alle autorità cantonali (soggiorni sottostanti a permesso). Sono trattate entro termini che possono variare da un Cantone all’altro e in funzione dello scopo del soggiorno. Di norma bisogna calcolare almeno un mese, se non di più.
Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente all’autorità cantonale competente:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
→ Cfr. inoltre la domanda 2.2: Di quale visto ho bisogno?
2.7 Ho delle domande relative all’appuntamento presso la rappresentanza / alla presentazione e alla compilazione della documentazione
Purtroppo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è in grado di fornire informazioni in merito. La preghiamo di contattare direttamente la rappresentanza svizzera competente per il luogo di domicilio del richiedente.
Di regola è possibile reperire informazioni utili direttamente sul sito della rappresentanza.
2.8 Ho bisogno di un’assicurazione di viaggio?
Chi richiede un visto C deve dimostrare di aver stipulato un’assicurazione sanitaria di viaggio per tutta la durata del soggiorno che copra, fino a 30 000 euro, le eventuali spese occasionate dal richiedente durante il soggiorno nello spazio Schengen per:
- il rimpatrio per ragioni mediche;
- cure mediche urgenti;
- cure ospedaliere urgenti;
- decesso, comprese le spese per il rimpatrio della salma.
In caso di più soggiorni, occorre dapprima dimostrare di aver stipulato un’assicurazione per il primo soggiorno. Per i successivi soggiorni, il richiedente deve firmare, sul modulo di domanda, una dichiarazione in cui conferma di essere a conoscenza dell’obbligo di stipulare un’assicurazione sanitaria di viaggio adeguata anche per i soggiorni successivi.
Il richiedente deve stipulare l’assicurazione presso una compagnia di assicurazioni riconosciuta dal consolato che tratta la domanda di visto. L’elenco delle compagnie riconosciute è disponibile sul sito del consolato oppure può essere ottenuto presso lo stesso.
L’assicurazione può parimenti essere stipulata da terzi, in particolare le persone che firmano la dichiarazione di garanzia, presso una compagnia in Svizzera a nome del richiedente.
2.9 Detengo un titolo di soggiorno Schengen. Mi occorre un visto per la Svizzera?
Chi detiene un titolo di soggiorno di uno Stato Schengen può entrare in Svizzera senza visto e può rimanervi per un totale di 90 giorni in un periodo di 180 giorni.
I seguenti titoli di soggiorno autorizzano il detentore a entrare in Svizzera senza visto:
Elenco dei titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
2.10 Per quali Paesi vale il mio visto C?
In linea di principio, i visti C sono validi per tutti gli Stati aderenti all’Accordo di Schengen, quindi anche per la Svizzera. In rari casi la validità è limitata a singoli Stati, come indicato per scritto sul visto.
Un visto C è accettato solo se accompagnato da un documento di viaggio valido e riconosciuto per l’entrata.
Qui può trovare informazioni sugli Stati Schengen: |
2.11 Ho bisogno di un visto per il transito aeroportuale?
Per quanto concerne il visto per il transito aeroportuale, La invitiamo a consultare il documento seguente, punto 2.1:
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti: disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità (PDF, 190 kB, 28.06.2024)
Osservazione:
Si parla di transito (o transito aeroportuale) quando una persona proveniente da uno Stato che non fa parte dello spazio Schengen è diretta in un altro Stato che non fa parte dello spazio Schengen e cambia aereo in un aeroporto svizzero senza lasciare la zona di transito internazionale dell’aeroporto, per cui non entra in Svizzera.
2.12 Come posso fare opposizione contro il rifiuto del visto?
Per presentare opposizione contro il rifiuto del visto, occorre contattare la rappresentanza svizzera all’estero competente.
Il rifiuto è comunicato al richiedente tramite il modulo «Rifiuto del visto» debitamente compilato. Il modulo compilato costituisce una decisione impugnabile.
Contro tale decisione può essere fatta opposizione scritta (in italiano, tedesco o francese) e motivata entro 30 giorni dalla notifica. L’interessato o un rappresentante legale debitamente autorizzato (p. es. la persona che lo ospita in Svizzera) può presentare opposizione all’indirizzo seguente:
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
In assenza di un rappresentante legale debitamente autorizzato, l’opposizione può essere depositata anche presso la rappresentanza all’estero.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) conferma il ricevimento dell’opposizione e invita l’opponente a versare un anticipo delle spese di trattamento di 200 franchi (art. 63 PA) entro 30 giorni.
2.13 Posso entrare in Svizzera con un passaporto scaduto o annullato, su cui figura un visto valido?
L'entrata e il soggiorno in Svizzera sono autorizzati se, al momento del controllo, il cittadino di uno Stato terzo presenta i seguenti documenti:
- il passaporto scaduto o annullato contenente il visto valido e
- un passaporto valido riconosciuto (senza visto).
È fatto espressamente salvo il rifiuto dell'entrata per altri motivi È fatto espressamente salvo il rifiuto dell'entrata per altri motivi.
3. Condizioni per l’entrata
3.1 Quali condizioni devono soddisfare i cittadini di Stati terzi per poter entrare in Svizzera?
Gli Stati terzi sono Stati che non appartengono all’Unione europea e/o allo spazio Schengen. |
Oltre al possesso di un documento di viaggio valido e riconosciuto (→ cfr. domande 1.3 e 1.4) si applicano le seguenti condizioni:
3.1.1 Condizioni per cittadini di Stati terzi esentati dall’obbligo del visto:
→ Cfr. domanda 2.1: Ho bisogno di un visto?
- dimostrare il motivo e le condizioni del soggiorno in Svizzera e/o negli Stati che si è previsto di visitare;
- disporre di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata prevista del soggiorno, sia per rientrare nel Paese d’origine o per il transito verso un Paese terzo, oppure avere la possibilità di acquisire legalmente tali mezzi;
→ cfr. in merito la domanda 3.2 - non essere segnalati nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
- non rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen;
- non essere stati condannati a un’espulsione giudiziaria o a una misura di respingimento.
Inoltre Le raccomandiamo di portare con sé i seguenti documenti:
- biglietto andata e ritorno valido al massimo 90 giorni o biglietto valido per la continuazione del viaggio al di fuori dello spazio Schengen corredato del visto del Paese di destinazione finale;
- in caso di alloggio presso privati o familiari, lettera d’invito (non è richiesta nessuna forma particolare; una copia è sufficiente);
→ v. domanda 8 - in caso di alloggio in albergo, conferma della prenotazione (una copia è sufficiente);
- in caso di viaggio d’affari, una lettera dell’impresa ospitante in Svizzera con le date del soggiorno (una copia è sufficiente).
→ v. domanda 8
3.1.2 Condizioni per cittadini di Stati terzi soggetti all’obbligo del visto
→ Cfr. domanda 2.1: Ho bisogno di un visto?
- essere in possesso di un visto C, di un visto D o di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno Stato Schengen:
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 905 kB, 07.10.2024) - dimostrare il motivo e le condizioni del soggiorno in Svizzera e/o nello/gli Stato/i che si è previsto di visitare;
- disporre di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata prevista del soggiorno, sia per rientrare nel Paese d’origine o per il transito verso un Paese terzo, oppure avere la possibilità di acquisire legalmente tali mezzi;
- disporre di un’assicurazione di viaggio;
- non essere segnalati nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
- non rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen
- non essere stati condannati a un’espulsione giudiziaria o a una misura di respingimento
Osservazione:
Si pregano le persone che entrano nello spazio Schengen da uno Stato diverso dalla Svizzera di rivolgersi alla rappresentanza del Paese interessato per informazioni sulle formalità d’entrata nello spazio Schengen.
3.2 Cosa si intende per «mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno nello spazio Schengen»?
Le autorità di controllo alla frontiera possono chiedere ai cittadini di Stati terzi quale sia il motivo del loro soggiorno e se dispongono di mezzi finanziari sufficienti. Se l’interessato non dispone di mezzi finanziari sufficienti o non fornisce indicazioni sul suo luogo di domicilio e sullo scopo del viaggio, l’entrata può essere rifiutata.
La disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può essere dimostrata mediante il possesso di contanti, assegni di viaggio, carte di credito e altre garanzie (p. es. garanzia bancaria).
I cittadini di Stati terzi che soggiornano a loro spese esclusivamente in Svizzera devono dimostrare di disporre di mezzi propri pari a 100 franchi per giorno di soggiorno. Per i titolari di una carta studente, questo importo ammonta a 30 franchi al giorno.
Osservazione:
Persone che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti possono lo stesso entrare in Svizzera se dispongono di una lettera d’invito di una persona ospitante in Svizzera.
→ Cfr. in merito domande 8.1 e 8.2
3.3 Il mio permesso di soggiorno è scaduto: posso ancora viaggiare?
I cittadini di Paesi terzi esentati dall’obbligo del visto possono rimanere in Svizzera per 90 giorni dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno.
I cittadini di Paesi terzi soggetti all’obbligo del visto devono sempre essere in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto valido per recarsi in Svizzera.
→ Cfr. domanda 2.4: Dove e come posso richiedere un visto C per la Svizzera?
Se non Le è stato ancora rilasciato un permesso di soggiorno o se è in fase di rinnovo, vale quanto segue:
3.3.1 Permesso di soggiorno svizzero
La Segreteria di Stato per la Migrazione consiglia di richiedere il cosiddetto "visto di ritorno" prima di lasciare la Svizzera. La preghiamo di rivolgersi all’autorità cantonale della migrazione competente del Suo Cantone di domicilio:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Per viaggi nello spazio Schengen:
→ Cfr. domanda 4.3: Posso trattenermi nello spazio Schengen una volta scaduto il permesso di soggiorno?
3.3.2 Permesso di soggiorno di uno Stato Schengen
Se il Suo permesso di soggiorno è in fase di rinnovo e desidera entrare in Svizzera, la Segreteria di Stato per la Migrazione Le consiglia – prima di recarsi in Svizzera - di richiedere un visto di ritorno presso l'autorità competente del Paese che ha rilasciato il permesso di soggiorno.
La preghiamo di notare che i permessi di soggiorno provvisori rilasciati per la durata dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda di asilo, così come i documenti di supporto per le domande di rinnovo, non sono generalmente considerati equivalenti (a meno che non siano espressamente inclusi nell'Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 905 kB, 07.10.2024) e che non può entrare in Svizzera con essi.
Se si trova all'estero e desidera rientrare nell'area Schengen, contatti l'autorità estera competente per il suo luogo di residenza.
4. Durata del soggiorno
4.1 Per quanto tempo possono soggiornare in Svizzera i cittadini di Stati terzi?
Gli Stati terzi sono Stati che non appartengono all’Unione europea e/o allo spazio Schengen. |
In linea di principio, i cittadini di Stati terzi possono soggiornare nello spazio Schengen per un massimo di 90 giorni in un periodo di 180 giorni.
Per i cittadini di Stati terzi soggetti all’obbligo del visto vengono rilasciati anche visti per una durata del soggiorno più breve. In questi casi la durata del soggiorno è annotata sul visto.
→ Cfr. inoltre domanda 2.1: Ho bisogno di un visto?
Osservazione:
Per soggiorni superiori a 90 giorni in un periodo di 180 giorni, i cittadini di Stati terzi necessitano di un’autorizzazione:
Soggiorno
4.2 Come viene calcolata la durata del soggiorno?
Per il computo della durata del soggiorno si conteggiano anche il giorno dell’entrata e quello della partenza.
Il calcolatore del soggiorno La può aiutare a calcolare la durata consentita del soggiorno:
Calcolatore (in inglese)
Osservazione:
Per spiegazioni più dettagliate sulla durata del soggiorno si prega di consultare la documentazione seguente:
Entrata
4.3 Posso trattenermi nello spazio Schengen una volta scaduto il permesso di soggiorno?
Le persone soggette all’obbligo del visto visto possono presentare una domanda di visto presso la rappresentanza competente dello Stato Schengen di destinazione principale al più tardi 15 giorni prima dello scadere del permesso di soggiorno. Se la destinazione principale resta la Svizzera, l’interessato può richiedere la proroga del permesso presso l’autorità migratoria del Cantone di domicilio:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Le persone esentate dall’obbligo del visto possono trattenersi ininterrottamente in Svizzera per ulteriori 90 giorni dopo lo scadere del permesso di soggiorno nel quadro di un soggiorno non sottostante all’obbligo del permesso. Per soggiornare in un altro Stato Schengen si raccomanda di informarsi presso le competenti autorità di tale Stato per sapere in che misura il soggiorno è autorizzato.
5. Divieto d’entrata / Espulsione
5.1 Desidero informazioni su un divieto d’entrata
Chi desidera informazioni su un divieto d’entrata della Segreteria di Stato della migrazione può rivolgersi a:
Segreteria di Stato della migrazione
Divisione Ammissione soggiorno
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
Tel.: +41 (0)58 465 11 11
Fax: +41 (0)31 325 93 79
5.2 Posso entrare in Svizzera nonostante un’espulsione?
Le persone oggetto di un’espulsione di diritto penale non possono entrare né soggiornare in Svizzera per la durata dell’espulsione.
L’espulsione non può essere né revocata né sospesa.
6. Ricongiungimento familiare / Lavorare in Svizzera
6.1 Desidero informazioni sul ricongiungimento familiare
6.1.1 Persone senza procedura d’asilo pendente
Per informazioni sul ricongiungimento familiare La preghiamo di rivolgersi all’autorità cantonale della migrazione competente del Suo Cantone di domicilio:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Per ulteriori informazioni sul ricongiungimento familiare si prega di consultare la documentazione seguente:
Domande frequenti sul soggiorno e i criteri d’integrazione
6.1.2 Persone con una procedura d’asilo pendente
Per informazioni sull’asilo concesso a famiglie o sul ricongiungimento familiare si prega di consultare la documentazione seguente:
Procedure speciali
Le domande devono essere indirizzate per scritto alla Segreteria di Stato della migrazione.
6.2 Posso lavorare in Svizzera?
Per informazioni sull’accesso al mercato del lavoro svizzero si prega di consultare la documentazione seguente:
Lavoro
7. Minori / Allievi
7.1 Ci sono agevolazioni di viaggio per allievi?
7.1.1 Allievi domiciliati in Svizzera
Per informazioni sugli Stati dell’UE/AELS si prega di consultare la documentazione seguente: |
Gli allievi che non sono titolari di un documento di viaggio o di un titolo di soggiorno svizzero possono comunque viaggiare senza visto nello spazio UE/AELS nell’ambito di un viaggio scolastico, purché figurino su un elenco speciale degli allievi che partecipano al viaggio.
L’elenco vale solo per gli allievi che viaggiano in gruppo e sono accompagnati da almeno un insegnante.
Possono figurare sull’elenco anche gli allievi titolari di un permesso N, F o S.
Se un allievo non possiede alcun documento di viaggio, l’elenco è considerato alla stregua di un documento sostitutivo del documento di viaggio se reca una foto dell’allievo in questione.
Si può richiedere l’elenco, oltre a maggiori informazioni, presso l’autorità cantonale della migrazione competente:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Per i viaggi a destinazione di Irlanda e Cipro occorre chiedere alle ambasciate di tali Paesi se l’elenco svizzero è riconosciuto.
7.1.2 Allievi domiciliati in uno Stato dell’UE/AELS
Per informazioni sugli Stati dell’UE/AELS si prega di consultare la documentazione seguente: |
Gli allievi cittadini di uno Stato terzo domiciliati in uno Stato dell’UE o dell’AELS possono entrare in Svizzera senza visto se figurano su un elenco speciale degli allievi stilato dalle competenti autorità del Paese di domicilio.
L’elenco munito di fotografie formato passaporto è considerato alla stregua di un documento sostitutivo del documento di viaggio che autorizza l’entrata in Svizzera.
7.2 Può un minore non accompagnato, o accompagnato da un adulto che non sia un genitore, entrare in Svizzera?
In linea di principio, l’entrata per minori che viaggiano non accompagnati o accompagnati da un adulto che non sia un genitore è ammessa, purché soddisfino le regolari condizioni d’entrata.
→ Cfr. domanda 3
Tuttavia, la Segretaria di Stato della migrazione (SEM) raccomanda, per motivi di sicurezza (p. es. sospetto di rapimento di minori), che il minore porti con sé una dichiarazione di consenso firmata dai genitori o dalla persona che detiene l’autorità parentale.
Nella dichiarazione dovrebbero figurare le generalità e il numero di telefono dei genitori o del detentore dell’autorità parentale. Possono essere utili anche altre indicazioni come per esempio: data, destinazione, durata e motivo del viaggio.
La dichiarazione di consenso deve essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese o italiano) oppure in inglese. La SEM non dispone di pertinenti moduli e non vi sono particolari prescrizioni formali per la dichiarazione di consenso.
8. Persona ospitante in Svizzera
8.1 Come posso invitare un ospite in Svizzera (per motivi privati o d’affari)?
Durante la procedura di rilascio del visto o al momento dell’entrata, le autorità possono esigere che i cittadini di Stati terzi che entrano in Svizzera per visitare familiari o amici oppure per motivi d’affari presentino una lettera d’invito. La lettera d’invito è redatta dall’ospitante in Svizzera.
Per informazioni sulla lettera d’invito si prega di consultare la documentazione seguente:
Promemoria riguardante la lettera d’invito (PDF, 164 kB, 13.07.2020)
8.2 Cos’è una dichiarazione di garanzia?
La dichiarazione di garanzia è un documento ufficiale attestante che il cittadino dello Stato terzo dispone di sufficienti mezzi finanziari per il soggiorno. Firmando la dichiarazione di garanzia, una persona fisica o giuridica domiciliata o con sede in Svizzera si impegna ad assumere le spese di sussistenza, malattia e infortunio e di ritorno insorte durante il soggiorno dell’ospite straniero nello spazio Schengen.
L’importo della garanzia è fissato a 30 000 franchi per persone che viaggiano da sole nonché per gruppi e famiglie di dieci persone al massimo.
Per ulteriori informazioni sulla dichiarazione di garanzia e come ottenerla si prega di consultare la documentazione seguente:
Promemoria riguardante la dichiarazione di garanzia (PDF, 237 kB, 06.12.2013)
9. Visto per trasporti di persone o merci verso la Svizzera
9. Visto per trasporti di persone o merci verso la Svizzera
Occorre distinguere tra obbligo di notifica o del permesso di lavoro e obbligo del visto.
Obbligo di notifica o del permesso di lavoro:
- Nei due casi di seguito, il trasporto occasionale di persone verso la Svizzera (servizi turistici) e il trasporto occasionale di merci verso la Svizzera a bordo di autocarri non soggiacciono all’obbligo di notifica o del permesso di lavoro:
- il trasporto è effettuato da una società con sede nell’UE/AELS, in virtù dell’Accordo sui trasporti terrestri tra la Svizzera e l’UE. Nel quadro dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), una società di trasporti con sede nell’UE/AELS può distaccare in Svizzera anche autisti cittadini di Stati terzi, purché siano stati previamente ammessi sul mercato del lavoro regolare di uno Stato dell’UE/AELS;
- il trasporto è effettuato da una società con sede in uno degli Stati terzi seguenti: Albania, Algeria, Azerbaigian, Belarus, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Giordania, Kazakistan, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Russia, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uzbekistan. Con questi Stati, infatti, la Svizzera ha concluso accordi relativi ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci.
- Il trasporto occasionale di persone (servizi turistici) e il trasporto occasionale di merci verso la Svizzera che sono effettuati da una società con sede in un altro Stato terzo (p. es. Montenegro) soggiacciono all’obbligo del permesso di lavoro secondo il diritto in materia di stranieri a partire da una durata superiore a otto giorni. In questo caso occorre pertanto richiedere un permesso di lavoro per la persona che esegue il trasporto.
Il datore di lavoro deve richiedere il permesso di lavoro presso la competente autorità (autorità preposta al mercato di lavoro o alla migrazione). Troverà tutte le informazioni utili per quanto riguarda la documentazione per la domanda qui: Documenti per l’iscrizione.
- Il trasporto regolare di persone / i servizi regolari ai passeggeri (traffico di linea) verso la Svizzera soggiacciono all’obbligo del permesso di lavoro, a prescindere dalla nazionalità della persona che li esegue e dallo Stato di sede della società che distacca questa persona in Svizzera. Questo tipo di prestazione richiede, da un lato, un’autorizzazione dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) per il traffico di linea e, dall’altro, un permesso di lavoro secondo il diritto in materia di stranieri per la persona che esegue la prestazione. Le domande di autorizzazione per il traffico di linea vanno rivolte direttamente all’UFT.
Il datore di lavoro deve richiedere il permesso di lavoro presso la competente autorità (autorità preposta al mercato di lavoro o alla migrazione). Troverà tutte le informazioni utili per quanto riguarda la documentazione per la domanda qui: Documenti per l’iscrizione.
Maggiori informazioni sulle disposizioni in materia di permessi e autorizzazioni per il trasporto regolare e occasionale di persone e merci sono reperibili nella circolare comune SEM-SECO del 28 febbraio 2017 (PDF, 566 kB, 28.02.2017).
Obbligo del visto:
Con la sola eccezione delle corse di transito, il trasporto di merci e persone costituisce sempre un’attività lucrativa ai sensi del diritto in materia di stranieri, pertanto si applicano le disposizioni in materia di visto previste per l’entrata allo scopo di esercitare un’attività lucrativa in Svizzera. Si prega di consultare le Prescrizioni in materia di visti secondo la nazionalità. Diversamente dall’obbligo del permesso, l’obbligo del visto non dipende dalla sede della società, bensì dalla nazionalità dell’autista.
I conducenti di autocarri cittadini di Bosnia ed Erzegovina, Serbia o Macedonia del Nord, per esempio, soggiacciono all’obbligo del visto per entrare in Svizzera a prescindere dalla durata del loro soggiorno. Per richiedere il visto si prega di rivolgersi alla rappresentanza svizzera competente.
Corse di transito
Il trasporto internazionale di persone o merci in transito attraverso la Svizzera (transito) non è considerato un’attività lucrativa e pertanto non soggiace all’obbligo del permesso e, a seconda della nazionalità di chi lo esegue, nemmeno all’obbligo del visto.
Un autista serbo che trasporta turisti o merci dalla Serbia verso la Francia attraverso la Svizzera, per esempio, è esentato dall’obbligo del visto.
Ultima modifica 16.09.2024