V12


Disposizioni in materia di visti:

V12

L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

Sottostanno all’obbligo del visto:

  • le persone esercitanti un’attività lucrativa (anche se di durata inferiore a 8 giorni sull’arco di un anno civile).

Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:

  • titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto e valido.

Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 956 kB, 02.09.2024)  

  

Ultima modifica 15.08.2022

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