Nuova ordinanza del DFGP sulla gestione dei centri della Confederazione

Il 1° marzo 2019 saranno introdotte in tutta la Svizzera le nuove procedure d’asilo celeri. La maggior parte delle procedure d’asilo avrà luogo nei centri federali d’asilo (CFA) e i richiedenti l’asilo vi soggiorneranno quindi per 140 giorni al massimo. L’ordinanza sulla gestione dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti ha pertanto dovuto essere riveduta totalmente.

Il 1° marzo 2019 saranno introdotte in tutta la Svizzera le nuove procedure d’asilo celeri. Questo riassetto sostanziale è stato approvato dal Popolo nel giugno 2016 con oltre il 66 per cento di voti. La procedura d’asilo celere prevede scadenze brevi. I richiedenti l’asilo hanno diritto dal primo giorno al sostegno gratuito di rappresentanti legali, motivo per cui sono alloggiati nei centri federali per tutta la durata della procedura e dell’esecuzione della decisione.

Disciplinare la quotidianità nei centri federali d’asilo

Nei centri federali d’asilo è attribuita grande importanza al rispetto reciproco nei rapporti tra richiedenti l’asilo e il personale. Per garantire questo rispetto e la sicurezza, la nuova ordinanza sulla gestione dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti disciplina la quotidianità nei centri federali d’asilo. L’introduzione delle procedure d’asilo celeri prevista per il 1° marzo ha reso necessaria la revisione totale della precedente ordinanza sulla gestione dei centri della Confederazione.

Sono state in particolare adeguate le disposizioni relative alla registrazione, all’ammissione, all’alloggiamento e all’assistenza, nonché all’accesso, alle visite e alle uscite. A tal scopo sono state considerate anche le esperienze raccolte nel centro di test di Zurigo. In sede di consultazione gli adeguamenti hanno suscitato ampi consensi presso le cerchie interessate come i Comuni di ubicazione, i Cantoni e i rappresentanti della società civile.

Possibili orari di apertura più lunghi

L’ordinanza riveduta prevede ad esempio orari di apertura e di uscita adeguati. In linea generale si mantengono, d’accordo con in Cantoni, gli orari di apertura dei CFA attualmente vigenti, ossia dalle ore 9 alle 17. La SEM può però ora concordare con i Comuni d’ubicazione dei centri anche orari d’apertura più lunghi, come già avvenuto nel CFA di Berna e come previsto a partire dal 2019 a Boudry.

Con la revisione dell’ordinanza la Confederazione garantisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni d’ubicazione, che tutti i richiedenti l’asilo in età scolastica possano frequentare la scuola di base anche nei CFA.

L’ordinanza del DFGP totalmente riveduta entra in vigore il 1° marzo 2019, insieme alle modifiche di legge e ordinanza relative al riassetto del settore dell’asilo.

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Ultima modifica 05.12.2018

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