Di che cosa si tratta ?
Il 15 dicembre scorso, l'Assemblea federale ha deciso la modificazione dell'art. 622, cpv. 4, del codice delle obbligazioni, il cui nuovo tenore è il seguente:
"4 Il valore nominale dell'azione non può essere inferiore a 1 centesimo."
Di conseguenza il valore nominale minimo delle azioni è stato ridotto da CHF 10.-- a 1 centesimo. Questa revisione del codice delle obbligazioni ha per obbiettivo di facilitare la quotazione alla borsa di nuove imprese attive nell'alta tecnologia ed il capitale-rischio. Deve ugualmente permettere alle società le cui azioni sono "pesanti" di procedere ad un splitting al fine di migliorare la negoziabilità del titolo sul mercato borsistico.
Cos’è stato fatto finora?
- L'11 settembre 2000, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati fa propone - dando seguito ad un'iniziative parlamentare - di ridurre il valore nominale minimo delle azioni delle società anonime da 10 franchi a 1 centesimo.
- Deliberazioni parlamentari (00.435)
Documento in tedesco
Documento in francese
- Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della revisione dell'articolo 622 cpv. 4 CO per il 1° maggio 2001 (comunicato per i media).
Documentazione
Rapporto e progetto
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Rapporto e proposta della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati
(FF 2000 4798)
-
Progetto art. 622 cpv. 4 CO
(FF 2000 4804)
Nuove disposizioni
-
Art. 622 cpv. 4 codice delle obbligazioni
(RS 220)
- Comunicato per i media del 10 aprile 2001
- Comunicazione dell'Ufficio federale del registro di commercio alle autorità cantonali del registro di commercio del 22 gennaio 2001 concernente la riduzione del valore nominale minimo delle azioni a 1 centesimo (PDF, 33 kB, 28.09.2010)
Dossier
Comunicati
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Ultima modifica 05.03.2001
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