Il valore nominale minimo dell'azione è adesso di 1 centesimo - Il Consiglio federale mette in vigore la modifica della legge per il 1° maggio 2001

Berna, 10.04.2001 - Il valore minimo dell'azione passerà da 10 franchi a 1 centesimo. Con ciò si vuol agevolare la quotazione in borsa di nuove imprese e la compravendita delle azioni. Il Consiglio federale ha messo in vigore per il 1° maggio 2001 la relativa modifica del codice delle obbligazioni.

La possibilità di emettere azioni con valore nominale di 1 centesimo, e quindi in quantità maggiore, avrà come conseguenza un corso inferiore per le azioni delle società anonime svizzere, agevolando in tal modo la loro negoziabilità. Ciò dovrebbe aver riflessi positivi sulla quotazione in borsa. La modifica legale non soltanto avvantaggia le società che emettono per la prima volta azioni ma è favorevole anche per quelle che hanno già emesso titoli "pesanti". Una società che vorrebbe far scendere il corso delle proprie azioni può realizzarlo frazionandone il valore (splitting). Questa riduzione del valore nominale minimo a 1 centesimo permetterà alla società di suddividere il titolo a loro scelta, aumentando la propria liquidità grazie a una maggiore attrattività. Il Parlamento aveva approvato la modifica del codice delle obbligazioni il 15 dicembre 2000. La revisione della legge ha preso avvio da un'iniziativa della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati.


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Ultima modifica 26.06.2024

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