Altre basi legali

In materia di protezione internazionale dei bambini, oltre alla Convenzioni 96, si applicano due leggi federali.

LF-RMA

La legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA; RS 211.222.32) è entrata in vigore il 1° luglio 2009. Definisce le competenze dell’Autorità centrale della Confederazione e delle autorità centrali dei Cantoni in materia di protezione internazionale dei minori nell’ambito della Convenzione 96.

LDIP

L’articolo 85 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) stabilisce che, in materia di protezione dei minori, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione 96. Il Tribunale federale ha confermato che la Convenzione 96 si applica anche nei confronti degli Stati non contraenti. Solo le disposizioni concernenti la cooperazione tra autorità (Capitolo V della Convenzione 96) sono applicabili unicamente nei rapporti con gli Stati contraenti.

Ai sensi dell’articolo 85 capoverso 3 LDIP, i tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una persona o dei suoi beni. Le autorità svizzere possono pertanto adottare misure a tutela di bambini bisognosi di protezione domiciliati all’estero se le autorità dello Stato in cui dimorano abitualmente omettono di farlo. La disposizione si applica in primo luogo a cittadini svizzeri senza domicilio abituale in uno Stato contraente.

Secondo l’articolo 85 capoverso 4, infine, i provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alla Convenzione 96 sono riconosciuti se sono stati adottati o riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore.

 

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Ultima modifica 29.08.2023

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