Compiti dei Cantoni secondo la Convenzione 96

Le autorità centrali dei Cantoni sono incaricate di applicare la Convenzione 96 e svolgono i compiti loro assegnati da tale Convenzione, fatte salve le attribuzioni dell’Autorità centrale della Confederazione ai sensi dell’articolo 1 LF-RMA.

Trasmettono segnatamente comunicazioni e documenti alle autorità e ai tribunali svizzeri e stranieri competenti, agevolano gli scambi di opinioni tra autorità svizzere e straniere e provvedono a coordinare gli interventi svolti dalle autorità cantonali e comunali preposte alla tutela dei minori.

La Convenzione 96 consente altresì alle autorità di protezione dei minori e ai tribunali di intrattenere contatti diretti con un interlocutore straniero ben definito, che si tratti di trovare un accordo sulla competenza o di sollecitare le informazioni necessarie per giudicare l’adeguatezza delle misure di protezione adottate o per decidere sull’affidamento.

Ultima modifica 31.10.2022

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