L'alta sorveglianza consiste nel vigilare sull’attuazione uniforme del diritto mediante delle direttive, ispezioni e chiarificazioni come pure delle procedure di ricorso previste dal diritto del registro fondiario (art. 6 del Regolamento per il registro fondiario, RRF).
L’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF) esercita pure questo tipo di funzione su altri registri, in particolare su quello del naviglio (art. 2 cpv. 2 e 3 della legge federale sul registro del naviglio).
L’alta sorveglianza sul registro fondiario comprende pure un appoggio ai cantoni tramite delle proposte concrete e dei consigli. Ciò concerne più particolarmente l'informatizzazione del registro fondiario e l’interconnessione di quest’ultimo con altri sistemi d’informazione (misurazione catastale, agricoltura, pianificazione del territorio, ecc.).
I siti internet egris.ch e cadastre.ch come anche la pagina “informazioni” della Società svizzera degli ufficiali del registro fondiario contengono una scelta di documenti messi a disposizione degli Ufficiali del registro fondiario e di persone interessate (direttive, chiarificazioni, pareri, ecc.).
Basi legali
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Art. 6 RRF
(RS 211.432.1)
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Art. 2 LF sul registro del naviglio
(RS 747.11)
Ultima modifica 27.04.2021