Certificati successori stranieri come documento giustificativo per l'iscrizione nel registro fondiario svizzero - Linee direttive

Secondo l'articolo 65 dell’ordinanza sul registro fondiario (ORF, RS 211.432.1), il documento giustificativo da produrre per l'acquisto di fondi in caso di successione è il certificato attestante che gli eredi legali e gli eredi istituiti sono i soli eredi del defunto. Nel caso di successioni estere, la prova del diritto alla successione può essere prodotta anche con certificati successori stranieri, sempre che soddisfino certe condizioni.

Le presenti linee direttive si propongono di servire da primo aiuto orientativo per gli uffici del registro fondiario che, sulla scorta di certificati successori stranieri, ricevono una richiesta d'iscrizione nel registro fondiario. Espongono, in modo generale, le basi legali, i presupposti per il riconoscimento di certificati successori stranieri nonché i criteri per un esame dell'equivalenza. Illustrano i diversi sistemi negli ordinamenti esteri in materia di successione con particolare riguardo all’amministrazione della successione negli Stati di common law. Espongono in seguito la procedura da applicare nel caso in cui il certificato successorio straniero non è stato prodotto o non può essere riconosciuto e trattano, infine, anche tematiche particolari tra cui il legato per vindicationem, il certificato secondo la Convenzione dell'Aia sull'amministrazione internazionale delle successioni nonché il certificato successorio europeo.

Le presenti linee direttive vengono integrate da diversi rapporti dettagliati sui Paesi, redatti dall’Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna (ISDC) nel quadro di una perizia. Tali rapporti illustrano i documenti che secondo gli ordinamenti nazionali sono considerati documenti giustificativi secondo l'articolo 65 capoverso 1 lettera a ORF e sono continuamente aggiornati dall’ISDC. La perizia dell’ISDC contiene anche alcune considerazioni generali e una tavola sinottica che offre una panoramica dei certificati in questione e che, come i rapporti sui Paesi, viene aggiornato continuamente.

Per alcuni Paesi, certe informazioni sono contenute in una scheda informativa dell'Ufficio federale di giustizia.

Schede informative UFG

Ultima modifica 28.10.2024

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