Protezione dei giocatori dal gioco eccessivo

Diversi attori contribuiscono alla protezione dei giocatori dal gioco eccessivo.

Gli organizzatori di giochi in denaro sono tenuti ad adottare misure appropriate per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo. Devono proteggere anche i minorenni, che non possono avere accesso ai giochi da casinò in linea né ai giochi di grande estensione in linea. Per gli altri giochi di grande estensione, l’autorità intercantonale determina l’età minima per parteciparvi, che non può tuttavia essere inferiore ai 16 anni (art. 72 LGD).

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione approntano un piano di misure sociali a protezione dei giocatori. Questo deve prevedere misure quali l’informazione dei giocatori, l’individuazione precoce dei giocatori a rischio, l’autocontrollo, la limitazione del gioco e la moderazione del gioco nonché la formazione e la formazione continua del personale a cui è affidata l'esecuzione del piano di misure sociali. La legge permette addirittura di escludere alcune persone dal gioco (art. 80 LGD).

L’esclusione pronunciata da un organizzatore vale per tutte le case da gioco, per i giochi di grande estensione in linea e per i giochi di grande estensione indicati dall’Autorità intercantonale.

Le autorità di vigilanza devono controllare che il piano di misure sociali sia adeguato e applicato conformemente alle regole.

Infine, anche i Cantoni devono adottare misure contro il gioco eccessivo e offrire possibilità di consulenza e trattamento alle persone dipendenti dal gioco o potenzialmente tali. A tal fine hanno stabilito in un concordato la riscossione di un contributo dello 0,5 per cento degli introiti lordi realizzati sui loro territori nell’ambito dei giochi di grande estensione. Il contributo è utilizzato per progetti di prevenzione e consulenza. I Cantoni hanno in particolare istituito una piattaforma Internet e un centralino di emergenza.

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Ultima modifica 30.06.2022

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