Quadro legale dei giochi in denaro in Svizzera

  • L’articolo 106 della Costituzione federale (Cost.) conferisce alla Confederazione la competenza in materia di legislazione sui giochi in denaro. Sulla base di questa disposizione costituzionale, nel 2017 il legislatore ha adottato la legge federale sui giochi in denaro, che riunisce in un’unica legge federale quelle previgenti dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate e del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco. L’articolo 106 Cost. prevede che per aprire e gestire una casa da gioco occorre tuttora una concessione rilasciata dalla Confederazione. Quest’ultima riscuote, come finora, una tassa sulle case da gioco destinata all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. I Cantoni sono competenti per l’autorizzazione e la sorveglianza delle lotterie, delle scommesse sportive e dei giochi di destrezza. Gli utili delle lotterie e delle scommesse sportive devono essere utilizzati integralmente per scopi d’utilità pubblica.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, art. 106

    (Cost., RS 101)

  • La nuova legge federale sui giochi in denaro (LGD) disciplina in un’unica legge tutti i tipi di giochi in denaro in Svizzera, distinguendo tra giochi da casinò, giochi di grande estensione, giochi di piccola estensione e giochi di destrezza. I giochi da casinò sono accessibili a un numero limitato di persone e sono praticati in una casa da gioco. I giochi di grande estensione sono le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza il cui svolgimento è o automatizzato o intercantonale o in linea (art. 3 LGD). I giochi di piccola estensione sono le lotterie, le scommesse sportive e i tornei di poker il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea. Per il settore dei giochi da casinò è competente la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), mentre l’Autorità intercantonale è responsabile dell’autorizzazione e della sorveglianza dei giochi di grande estensione. I giochi di piccola estensione vengono invece autorizzati e sorvegliati dai Cantoni.

    Per gestire una casa da gioco in Svizzera occorre una concessione (art. 5 LGD) mentre per organizzare giochi di grande estensione è necessaria un’autorizzazione dell’Autorità intercantonale (art. 21. LGD). I Cantoni possono limitare il numero di organizzatori di giochi di grande estensione (art. 23 cpv. 1 LGD). Ogni gioco proposto deve essere autorizzato (art. 16 e 24 LGD).

    La nuova legge permette di proporre giochi in denaro in linea. Per proporre giochi da casinò in linea, le case da gioco devono richiedere un’estensione della loro concessione (art. 9 LGD); pertanto solo le case da gioco ubicate in Svizzera potranno proporre tale offerta. Analogamente, per i giochi di grande estensione in linea è necessaria un’autorizzazione dell’Autorità intercantonale.

    Lo svolgimento di giochi di piccola estensione è autorizzato e sorvegliato dai Cantoni (art. 32 LGD), che possono prevedere regole più severe di quelle federali (art. 41 LGD). I piccoli tornei di poker sono nuovamente autorizzati al di fuori delle case da gioco.

    La LGD disciplina inoltre la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo (art. 71 segg.). Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione devono tuttavia attuare misure supplementari (art 76 segg. LGD); devono in particolare tenere un registro comune delle persone escluse dal gioco per un problema di dipendenza dal gioco. L’esclusione si applica ai giochi da casinò, ai giochi di grande estensione in linea e ai giochi di grande estensione ritenuti pericolosi dall’Autorità intercantonale (art. 80 LGD).

    La nuova legislazione mira inoltre a lottare in modo più efficace contro la manipolazione di competizioni sportive (art. 63 LGD) e attua la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ("Convenzione di Macolin"). La LGD ha modificato anche alcune norme fiscali: fino al 31 dicembre 2018 le vincite nelle case da gioco erano esenti dall’imposta sul reddito, mentre le vincite delle lotterie e delle scommesse sportive no. Ora le vincite realizzate nelle case da gioco terrestri restano esenti dall’imposta sul reddito, mentre le vincite ai giochi in denaro in linea e ai giochi di grande estensione sottostanno all’imposta a partire da un importo di un milione di franchi (art. 24 cpv. 1 lett. i e ibis LIFD e art. 7 cpv. 4 lett. l e lbis LAID).

  • Legge federale sui giochi in denaro

    (LGD, RS 935.51)

  • La LGD autorizza la Confederazione a emanare una serie di disposizioni. Tali disposizioni esecutive sono contenute nell’ordinanza sui giochi in denaro (OGD).

    L’OGD determina le condizioni legali per l’ottenimento di una concessione da parte delle case da gioco o di un’autorizzazione per i giochi di grande estensione. Di queste condizioni fanno parte la buona reputazione (art. 8 e 24) e la gestione indipendente degli affari (art. 9 e 25). L’ordinanza disciplina anche le condizioni che i partner stranieri devono soddisfare per poter collaborare con gli organizzatori svizzeri nello svolgimento dei giochi (art. 17 seg. e 30 seg.) e sancisce gli importi massimi per i vari giochi di piccola estensione. Molte disposizioni riguardano poi lo svolgimento dei giochi in linea. La partecipazione ai giochi in denaro in linea è ad esempio possibile solo previa apertura di un conto giocatore; l’organizzatore deve inoltre controllare l’identità dei giocatori e garantire che i minori e le persone escluse dai giochi non abbiano accesso ai giochi. Per quanto riguarda la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo, l’ordinanza definisce in particolare cosa s’intende per pubblicità importuna o ingannevole (art. 77) e prevede norme su giochi e crediti di gioco gratuiti (art. 79). Infine, gli articoli 114 e 115 fissano le aliquote della tassa sulle case da gioco, nei limiti stabiliti dalla legge.

  • Ordinanza sui giochi in denaro

    (OGD, RS 935.511)

Ultima modifica 03.05.2021

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