Di che cosa si tratta?
In un mondo caratterizzato dalla globalizzazione e dalla grande mobilità delle persone, il legislatore nazionale ha solamente ancora un margine d’influsso limitato per quanto attiene alla medicina. I divieti vigenti in uno Stato possono essere aggirati troppo facilmente con un viaggio in un altro Stato. Per tale motivo è tanto più importante che gli Stati professino insieme determinati principi e affrontino uniti le nuove sfide. Questo è l’obiettivo perseguito dalla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 4 avrile 1997 che concretizza e sviluppa i diritti fondamentali dei quali occorre tenere conto nel settore della medicina umana. E‘ la prima volta che esiste un accordo a livello internazionale che sancisce norme giuridiche vincolanti per il settore della medicina. I precedenti strumenti internazionali si sono limitati, per quanto attiene alle questioni relative alla medicina, a rilasciare dichiarazioni o raccomandazioni in forma non vincolante.
Cos’è stato fatto finora?
- Il 28 settembre 1998, il Consiglio federale autorizza il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a procedere alla consultazione relativa alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina nonché il protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani (comunicato per i media in tedesco o francese).
- Il 28 aprile 1999, il Consiglio federale prende conoscenza dei risultati della procedura di consultazione (comunicato per i media).
- Il 12 settembre 2001, il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la ratificazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina nonché del protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani (comunicato per i media).
- Deliberazione parlamentare (02.065)
Documento in tedesco
Documento in francese
- Il 1° novembre 2008 la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina nonché il protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani entrono in vigore per la Svizzera.
- Nell’autunno 2009 il DFGP e il DFI convengono che la responsabilità per la legge (richieste concernenti l’interpretazione, interventi parlamentari ecc.) passa dall’Ufficio federale di giustizia all’Ufficio federale della sanità pubblica.
Documentazione
Convenzione e protocollo addizionale
-
Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina
(STCE n: 164)
-
Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani
(STCE n: 168)
Procedura di consultazione
- Rapporto esplicativo (PDF, 190 kB, 21.06.2010)
- Medienmitteilung vom 28. September 1998
-
Communiqué aux médias du 28 septembre 1998
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Risultati della procedura di consultazione
Messaggio
Nuove disposizioni
-
Decreto federale che approva la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina
(RU 2008 5125)
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Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina)
(RU 2008 5137)
-
Decreto federale che approva il Protocollo sul divieto di clonazione di esseri umani, aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina
(RU 2009 81)
-
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina sul divieto di clonazione di esseri umani (Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani)
(RU 2009 83)
Dossier
Comunicati
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Ultima modifica 17.01.2005
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