Convenzione dell’Aia

La Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (RS 0.211.232.1) è uno strumento multilaterale teso a disciplinare, sul piano internazionale, la competenza di adottare misure a tutela degli adulti, la legge applicabile, la riconoscenza e l’esecuzione delle misure di protezione e la cooperazione internazionale necessaria alla realizzazione delle misure a tutela degli adulti incapaci di curare i propri interessi.

Obiettivi

La Convenzione si prefigge di (art. 1):

  1. determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni dell’adulto;
  2. determinare la legge applicabile da tali autorità nell’esercizio della loro competenza;
  3. determinare la legge applicabile alla rappresentanza dell’adulto;
  4. assicurare il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
  5. stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

Quando si applica

La Convenzione si applica, in fattispecie a carattere internazionale, alle persone cha hanno compiuto il diciottesimo anno di età a che, a causa di un’alterazione o di un’insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi (art. 1). Si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato (art. 50).

La Convenzione parte dal principio che le autorità, sia giudiziarie sia amministrative, dello Stato contraente ove risiede abitualmente l’adulto sono competenti ad adottare le misure volte a proteggerlo (art. 5 cpv. 1), ma prevede altresì vari fori sussidiari nonché un meccanismo di trasferimento delle competenze.

Le misure possono vertere segnatamente su (art. 3):

  1. la determinazione dell’incapacità e l’istituzione di un regime di protezione;
  2. il collocamento dell’adulto sotto la protezione di un’autorità giudiziaria o amministrativa;
  3. la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
  4. la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni dell’adulto, di rappresentarlo o di assisterlo;
  5. il collocamento dell’adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione;
  6. l’amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell’adulto;
  7. l’autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni dell’adulto.

Sono esclusi dal campo della Convenzione (art. 4):

  1. gli obblighi agli alimenti;
  2. la costituzione, l’annullamento e lo scioglimento del matrimonio o di una relazione analoga, nonché la separazione legale;
  3. i regimi matrimoniali e i regimi dello stesso tipo applicabili alle relazioni analoghe al matrimonio;
  4. le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
  5. la previdenza sociale;
  6. le misure pubbliche di carattere generale in materia di sanità;
  7. le misure adottate nei confronti di una persona conseguentemente alla commissione di reati da parte della stessa;
  8. le decisioni sul diritto d’asilo e in materia di immigrazione;
  9. le misure aventi come unico fine la salvaguardia della pubblica sicurezza.

Stati contraenti

L’elenco degli Stati contraenti è pubblicato sul sito della Conferenza dell’Aia (in francese).

Basi legali

Ultima modifica 29.08.2023

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