Compiti della Confederazione

L’Ufficio federale di giustizia è l’Autorità centrale della Confederazione incaricata di attuare la Convenzione; funge in primo luogo da interlocutore delle altre autorità centrali nazionali e svolge funzioni di coordinamento.
L’Autorità centrale della Confederazione ha il compito di (art. 1 cpv. 3 LF-RMA) :

  1. trasmettere alla competente autorità centrale del Cantone le comunicazioni provenienti dall’estero;
  2. fornire alle autorità estere informazioni sul diritto svizzero e sui servizi disponibili in Svizzera in materia di protezione del minore;
  3. rappresentare la Svizzera nei confronti di autorità centrali estere;
  4. fornire consulenza alle autorità centrali dei Cantoni a proposito di tali Convenzioni e provvedere alla loro applicazione;
  5. promuovere la cooperazione tra le autorità centrali dei Cantoni, con gli specialisti e le istituzioni di cui all’articolo 3 LF-RMA e con le autorità centrali degli Stati contraenti.

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Ultima modifica 27.04.2021

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