Contributo di solidarietà della Confederazione

Presupposti legali e scopo

La legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) costituisce la base legale per prestazioni finanziarie a favore delle vittime. Essa prevede in particolare il cosiddetto contributo di solidarietà di 25 000 franchi per ogni vittima, quale segno di riconoscimento dell’ingiustizia subita ed espressione della solidarietà sociale.

Hanno diritto al contributo di solidarietà le persone che

  • sono state vittima di una misura coercitiva a scopo assistenziale o un collocamento extrafamiliare in Svizzera prima del 1981 e
  • la cui l’integrità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettivo è stato leso in modo diretto e grave a causa di una tale misura, in particolare bambini e adolescenti collocati in istituti o stabilimenti, presso famiglie ospitanti o affilianti oppure presso aziende commerciali o agricole o internati sulla base di una decisione amministrativa e che hanno subito violenze fisiche o psichiche, abusi sessuali o sfruttamento economico. Sono considerate direttamente e gravemente lese anche le persone che sono state costrette a dare in adozione un figlio, a sottomettersi alla castrazione/sterilizzazione o su cui sono stati somministrati, sotto costrizione o a loro insaputa, farmaci o farmaci sperimentali.

In origine le domande di un contributo di solidarietà dovevano essere presentate entro la fine di marzo 2018. Dato che numerose persone non sono state in grado, per differenti ragioni, di presentare in tempo la domanda, il Parlamento ha modificato con effetto dal 1° novembre 2020 la LMCCE abrogando senza sostituirlo il termine per la domanda. Le persone interessate hanno pertanto ora vita natural durante la possibilità di presentare una domanda di contributo di solidarietà.

Come procedere per presentare una domanda?

Al fine di agevolare la presentazione della domanda, qui di seguito sono disponibili il relativo modulo e la guida con spiegazioni. Ulteriori informazioni utili sono inoltre contenute nei promemoria. Tutti i documenti possono anche essere ordinati in forma cartacea presso il settore MCSA.

Chi necessita di aiuto per la presentazione della domanda o per la ricerca degli atti può rivolgersi a un servizio di contatto cantonale o a un archivio statale:

La domanda di un contributo di solidarietà va presentata all’Ufficio federale di giustizia (per l’indirizzo si veda la rubrica con i contatti).

Casella postale elettronica: (soltanto per i servizi di contatto cantonali – forniture successive di atti dagli archivi):

Come si svolge la procedura di domanda?

Le domande vengono esaminate dal settore MCSA dell’Ufficio federale di giustizia. Se le informazioni e indicazioni contenute nella domanda non sono ritenute sufficienti per decidere se il richiedente possa essere riconosciuto come vittima, il settore MCSA procede ai necessari accertamenti supplementari (p. es. richiesta di informazioni presso il richiedente o un archivio).

Prima di decidere in merito a una domanda, il settore MCSA chiede il parere alla commissione consultiva. Quest’ultima formula raccomandazioni, in particolare su questioni procedurali o di principio nonché in merito a domande che sollevano interrogativi di distinzione particolarmente delicati. Impiegata inizialmente in veste di gruppo peritale con mandati limitati nel tempo, dal 1° gennaio 2021 la commissione consultiva assume i propri compiti sotto forma di commissione extraparlamentare nominata dal Consiglio federale.

La commissione consultiva consta di 8 membri, tra cui anche persone oggetto di misure. Di norma si riunisce quattro volte all’anno (date delle sedute del 2025: 12 febbraio, 21 maggio, 13 agosto e 5 novembre). I protocolli sono pubblicati in tedesco e in francese.

Il disbrigo delle domande è effettuato secondo un ordine di priorità: le domande di persone gravemente malate (da provare mediante un certificato medico) e di quelle con più di 75 anni sono trattate in via prioritaria. Le restanti domande sono trattate nell’ordine in cui sono state presentate.

Il settore MCSA emana una decisione. Se la persona richiedente è riconosciuta come una vittima e la sua domanda è pertanto accolta, il contributo di solidarietà viene di norma versato entro due-tre settimane.

Se il settore MCSA respinge la domanda, in una prima fase è possibile interporre ricorso contro tale decisione presso l’Ufficio federale di giustizia. In tal caso la domanda viene riesaminata. Se la seconda decisione dell’UFG è (nuovamente) negativa, rimane la possibilità di ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale a San Gallo.

Ultima modifica 07.04.2025

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