Pubblicato il 30 luglio 2025
Misure preventive

Il divieto di accedere a stadi consiste nel vietare l’ingresso a una persona in tutti gli stadi di calcio e di hockey su ghiaccio in Svizzera. La pronuncia e l’esecuzione di questa misura competono al gestore dello stadio o alla squadra di casa. Il divieto di accedere a stadi è una misura di diritto privato. I trasgressori rischiano una denuncia per violazione di domicilio.
Le polizie cittadine e cantonali così come fedpol possono raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere a stadi nei confronti di persone che hanno dimostrato comportamenti violenti all’interno o all’esterno dello stadio in occasione di un evento sportivo.I Cantoni adottano, in collaborazione con la Confederazione, misure preventive di polizia volte a impedire comportamenti violenti conformemente al concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Lo scopo di tali misure è di individuare, e quindi contrastare, tempestivamente la violenza in occasione di manifestazioni sportive.
- Divieto di accedere a un’area determinata
Un divieto di accedere a un’area determinata impedisce alla persona in questione di trattenersi all’interno di una zona ben definita (area). Divieto di accedere a un’area determinata - Obbligo di presentarsi
Un obbligo di presentarsi impone alla persona in questione di comparire davanti all’autorità di polizia in determinati orari, in modo da evitare che si rechi a una manifestazione sportiva. - Fermo preventivo di polizia
La polizia può porre in stato di fermo i tifosi violenti per un determinato periodo di tempo.
La decisione e l’applicazione di queste misure è di competenza dei Cantoni. fedpol può chiedere a una polizia cittadina o cantonale di pronunciare un divieto di accedere a un’area determinata o un obbligo di presentarsi.
- Divieto di accedere a un’area determinata
fedpol può disporre nei confronti di una persona il divieto di recarsi in un Paese determinato per un certo periodo di tempo, ad esempio in caso di partite in trasferta di una squadra svizzera nell’ambito di competizioni internazionali. I Cantoni possono presentare a fedpol la richiesta di pronunciare tale divieto.
LMSI: RS 120 – Art. 24c LMSI Divieto di recarsi in un Paese determinato