La tratta di esseri umani è una forma moderna di schiavitù
La tratta di esseri umani è un reato punito in Svizzera dall’articolo 182 del Codice penale. Esso consiste, secondo la definizione adottata a livello internazionale, nel reclutare, offrire, trasferire, procurare, ospitare o accogliere esseri umani con lo scopo di sfruttarli.
Nient’altro che una forma moderna di schiavitù: sotto costrizione, le persone vengono sfruttate nella prostituzione, come forza lavoro o nell’accattonaggio. Si parla di tratta di esseri umani, se una persona viene adescata, procacciata e sfruttata con la violenza, l’inganno, la minaccia o la coazione.

Vittime e carnefici
Nel loro Paese, le vittime della tratta spesso vivono in condizioni di povertà e disagio, non hanno un lavoro e sono prive d’istruzione: sognano un futuro migliore in Svizzera dove la situazione economia favorevole attira la gente. Per i trafficanti è facile illudere le vittime con false promesse, prospettando loro condizioni di vita buone, una formazione, un vero lavoro e la possibilità di guadagnare denaro. Una volta arrivate in Svizzera, per le vittime la realtà è invece ben diversa.

Il perseguimento penale
La tratta di esseri umani è un reato il cui perseguimento penale compete alle autorità giudiziarie cantonali. La Svizzera conosce e applica diverse norme giuridiche in materia.

La cooperazione
La tratta di esseri umani è un reato che non si ferma ai confini. La cooperazione tra autorità e attori coinvolti è indispensabile.

Tratta di esseri umani – due esempi
Sumalee* ha 26 anni quando lascia il suo villaggio nel nord della Thailandia per cercare lavoro a Bangkok. Come molte altre giovani donne senza altri sbocchi professionali, Sumalee decide di prostituirsi.

Campagne de sensibilisation auprès du personnel médical et soignant
fedpol a lancé une campagne pour sensibiliser le personnel médical et soignant à la problématique de la traite d'êtres humains. Cette campagne vise à rendre les professionnels de la santé particulièrement attentifs à une patiente/un patient potentiellement victime de la traite d'êtres humains.

Aiuti finanziari
L’ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani; RS 311.039.3) autorizza fedpol e la Confederazione a erogare aiuti finanziari a organizzazioni e progetti che si adoperano nella lotta alla tratta di esseri umani offrendo, ad esempio, assistenza alle vittime.