Pubblicato il 22 luglio 2025
Fasi della radicalizzazione
Lotta al terrorismo in Svizzera - Competenze e strumenti
Prevenzione all’inizio del processo di radicalizzazioneServizi competenti
- Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS), servizi cantonali e comunali (in particolare istituti di formazione, polizie cantonali e comunali, servizi di prevenzione della violenza, autorità di protezione dei minori e degli adulti [APMA], servizi sociali e autorità migratorie, servizi di aiuto alle vittime, autorità competenti per l’esecuzione delle pene)
- Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) insieme ai servizi cantonali delle attività informative
- Attori della società civile (consultori, operatori di strada ecc.)
Strumenti e mezzi
- Programmi di prevenzione nei Cantoni e nei Comuni (p. es. programmi di prevenzione della violenza) nonché negli istituti di formazione e nell’ambito dell’esecuzione delle pene
- Linee guida dei Comuni, della polizia, dei servizi specializzati ecc.
- Reti di polizia, mediatori
- Scambio proattivo con organizzazioni, gruppi di interesse e comunità religiose stranieri
- Constatazioni fatte durante attività di pattugliamento e di controllo, di polizia di prossimità o durante interventi in seguito a dispute in ambito familiare o a violenza domestica
- Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento, incluso il programma d’incentivazione della Confederazione volto a sostenere i progetti dei Cantoni, dei Comuni e della società civile
- Documento di base della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) per contrastare la radicalizzazione e l’estermismo violento nel settore dell’esecuzione delle pene in Svizzera
Individuazione tempestiva e misure di polizia volte a individuare e a prevenire le minacceServizi competenti
- Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) insieme ai servizi cantonali delle attività informative
- Polizie cantonali e comunali, attori coinvolti nella gestione cantonale delle minacce
- Segreteria di Stato della migrazione (SEM) insieme agli uffici cantonali della migrazione
- Ufficio federale di polizia fedpol
Strumenti e mezzi
SIC:
- Individuazione e prevenzione di minacce terroristiche
- Trattamento di informazioni riguardanti attività terroristiche
- Ricerca e acquisizione di informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico e fonti del SIC
- Audizioni preventive
- Misure di sensibilizzazione in carcere
- Elaborazione di rapporti destinati al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), alla SEM o a fedpol
- Richieste a fedpol concernenti misure preventive di polizia (legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, MPT) che possono essere applicate al di fuori di un procedimento penale oppure in seguito all’esecuzione di una pena o di una misura:
- obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui (art. 23k della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, LMSI)
- divieto di avere contatti (art. 23l LMSI)
- divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate (art. 23m LMSI)
- divieto di lasciare il Paese (art. 23n LMSI)
- residenza coatta («arresti domiciliari»; art. 23o LMSI)
- sorveglianza elettronica e localizzazione tramite telefonia mobile (art. 23q LMSI)
- Iscrizioni nel sistema d’informazione RIPOL e nel sistema d’informazione Schengen (SIS); controllo mirato e sorveglianza discreta
Cantoni:
- Gestione cantonale delle minacce
- Strumenti e misure previsti dal diritto cantonale in materia di polizia volti a individuare reati
- Prevenzione delle minacce da parte delle autorità di polizia
- Richieste a fedpol concernenti misure preventive di polizia (misure MPT) che possono essere applicate al di fuori di un procedimento penale oppure in seguito all’esecuzione di una pena e di una misura (cfr. «Richieste a fedpol» sotto SIC)
fedpol:
- Divieti di entrata ed espulsioni nei confronti di stranieri che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna. Per confermare la misura occorre prima consultare il SIC
- Segnalazione nel SIS ai fini della sorveglianza discreta o del controllo mirato
Collaborazione con la SEM e gli uffici cantonali della migrazione:
- Mancato rilascio o revoca dell’asilo e del permesso di soggiorno
- Rifiuto del visto
- Mancato rilascio o revoca del permesso di soggiorno
- Mancato rilascio della cittadinanza svizzera e revoca della cittadinanza svizzera a persone con doppia cittadinanza
- Misure sancite dal diritto in materia di stranieri quali l’assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio
- Carcerazione preliminare o carcerazione in vista di rinvio coatto nei confronti di stranieri che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 75 cpv. 1 lett. i e art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI)
- La SEM contribuisce anche all’individuazione tempestiva di casi che potrebbero essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna segnalandoli ai suoi partner in materia di sicurezza (SIC, fedpol)
Stretta cooperazione tra le autorità di sicurezza federali e cantonali nell’ambito del coordinamento operativo TETRA («Terrorist Tracking»)
Procedimento penale e promozione dell’accusaServizi competenti
- Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)
- Giudici dei provvedimenti coercitivi
- Ministero pubblico della Confederazione (MPC)
- Cantoni
- Pubblici ministeri minorili dei Cantoni
- Ufficio federale di giustizia (UFG)
Strumenti e mezzi
- Elaborazione di rapporti da parte del SIC destinati all’MPC, alla SEM o a fedpol
- Prime indagini svolte dalle autorità cantonali quando il caso è urgente e le autorità di perseguimento penale della Confederazione non sono ancora intervenute (art. 27 del Codice di procedura civile, CPC)
- Diritto di procedura penale: procedure investigative e istruzioni, pronuncia di provvedimenti coercitivi (sorveglianza delle telecomunicazioni, osservazione, colloqui, carcerazione preventiva o misure sostitutive quali il ritiro dei documenti d’identità, l’obbligo di presentarsi a un posto di polizia ecc.)
- Cooperazione di polizia e assistenza giudiziaria
- Codice penale (CP), in particolare:
- articolo 260ter (partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale o terroristica);
- articolo 260sexies (reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo)
- Legge federale sulle attività informative (LAIn): punibilità ai sensi dell’articolo 74 capoverso 4 (partecipazione o sostegno a un’organizzazione o a un gruppo vietato che propaga, sostiene o favorisce attività terroristiche o di estremismo violento)
CondannaServizi competenti
- Tribunale penale federale
- Tribunale federale
- Tribunali cantonali dei minorenni
Strumenti
- Pena pecuniaria o pena detentiva fino a 10 anni per partecipazione o sostegno a un’organizzazione terroristica; fino a 20 anni se la persona ha esercitato un’influenza determinante all’interno dell’organizzazione
- Eventuale pronuncia di misure (misure terapeutiche e internamento, divieto di avere contatti, divieto di accedere ad aree determinate, interdizione di esercitare un’attività)
- Espulsione secondo l’articolo 68 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
- Espulsione dal territorio svizzero di stranieri che hanno commesso reati (art. 66a segg. del Codice penale, CP)
Esecuzione delle peneServizi competenti
- Autorità di esecuzione delle pene e delle misure
Strumenti e mezzi
- Pena detentiva in un penitenziario accompagnata da eventuali misure terapeutiche nel caso specifico; possibilità di ordinare la segregazione cellulare e l’isolamento dagli altri detenuti ai sensi dell’articolo 78 lettera d e articolo 90 capoverso 1 lettera d del Codice penale (CP)
- Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento
- Verificare il regime di detenzione e gli obiettivi dell’esecuzione (abbandono degli ambienti criminali e reintegrazione)
- Potenziare gli strumenti per la valutazione e la gestione dei rischi nell’ambito dell’esecuzione delle pene
- Documento di base della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) per contrastare la radicalizzazione e l’estremismo violento nell’ambito dell’esecuzione delle pene in Svizzera
- Ottimizzare lo scambio d’informazioni tra autorità di sicurezza e di esecuzione delle pene prima della detenzione, durante la detenzione, al momento della liberazione dall’esecuzione della pena e in occasione della definizione delle condizioni per il periodo di prova
- Intensificare la trasmissione di conoscenze e lo scambio di esperienze tra autorità di sicurezza e di esecuzione delle pene
Dopo l’esecuzione delle peneServizi competenti
- Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)
- Autorità di esecuzione delle pene
- Autorità migratorie e servizi sociali
- Polizie cantonali e comunali
- Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)
- Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
- Ufficio federale di polizia fedpol
Strumenti e mezzi
- Individuazione e prevenzione di minacce terroristiche da parte del SIC
- Svolgimento di audizioni preventive da parte del SIC
- Esecuzione di misure di sorveglianza da parte del SIC
- Trattamento di informazioni riguardanti attività terroristiche da parte del SIC
- Elaborazione da parte del SIC di rapporti destinati all’MPC, alla SEM o a fedpol
- Espulsione (art. 68 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI) e divieto d’entrata (art. 67 LStrI) pronunciati da fedpol in caso di minaccia per la sicurezza interna o esterna
- Per i reati commessi dopo il 1° ottobre 2016, espulsione obbligatoria pronunciata dal giudice
- Revoca della doppia cittadinanza (art. 42 della legge federale sulla cittadinanza, LCit, precisata nell’art. 30 dell’ordinanza sulla cittadinanza svizzera, OCit)
- Revoca del titolo di soggiorno
- Misure di polizia in virtù del diritto cantonale
- Accompagnamento da parte dei servizi sociali
- Misure di sostegno volte all’abbandono degli ambienti criminali (disimpegno)
- Gestione cantonale delle minacce
- Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento, incluso il programma d’incentivazione della Confederazione volto a sostenere i progetti dei Cantoni, dei Comuni e della società civile
- Nuove misure di polizia previste dalla legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) che possono essere attuate al di fuori di un procedimento penale o in seguito all’esecuzione di una pena o di una misura (cfr. «Fase 2»)