Armi da fuoco
(con obbligo di contratto e soggette a dichiarazione)
Per l’acquisto di armi soggette a dichiarazione e di loro parti essenziali è necessario un contratto scritto, che deve contenere indicazioni sull’acquirente e l’alienante nonché sull’arma. L’alienante deve trasmettere entro 30 giorni una copia del contratto all’ufficio cantonale delle armi del Cantone di domicilio dell’acquirente.
Attenzione:
i cittadini stranieri senza permesso di domicilio C necessitano di un permesso d’acquisto di armi per ogni acquisto di arma o di sue parti essenziali. Devono presentare la pertinente richiesta all’ufficio cantonale delle armi del proprio Cantone di domicilio.




