La Confederazione potrà sostenere finanziariamente i Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera

Berna, 18.05.2022 - In Svizzera le autorità federali e cantonali devono poter fermare per un breve periodo le persone tenute a lasciare il Paese e sprovviste di un titolo di soggiorno, così da assicurarne la consegna alle autorità di uno Stato limitrofo in virtù di un accordo di riammissione. Inoltre, se il numero di attraversamenti illegali della frontiera è straordinariamente elevato, la Confederazione deve poter partecipare alle spese d'esercizio che sono soprattutto a carico dei Cantoni con centri di partenza in prossimità del confine. Questo è quanto ha deciso il Consiglio federale nella seduta del 18 maggio 2022. Il messaggio sulla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) è sottoposto al Parlamento.

Il messaggio sulla modifica della LStrI prevede la possibilità di sostenere finanziariamente i Cantoni che in situazioni straordinarie gestiscono alloggi temporanei per stranieri da allontanare senza formalità. In tal modo Il Consiglio federale attua la mozione 17.3857 «Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera».

Sostegno finanziario e fermo di breve durata

I Cantoni di frontiera sono maggiormente confrontati con questo tipo di consegna agli Stati limitrofi di quanto non lo siano gli altri Cantoni. Pertanto, se il numero di entrate irregolari è particolarmente elevato, la Confederazione deve poter partecipare con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio per il fermo di breve durata in un centro cantonale di partenza situato in prossimità della frontiera. Questi centri sono destinati all'alloggio a breve termine di stranieri fermati mentre attraversavano illegalmente la frontiera e allontanati senza formalità.

Per attuare la mozione, è necessario integrare anche la disposizione sul fermo di breve durata: la competente autorità federale o cantonale può fermare, per massimo tre giorni in un centro cantonale di partenza, chi è sprovvisto di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per assicurarne la consegna alle autorità di uno Stato limitrofo in virtù di un accordo di riammissione.


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Ultima modifica 10.06.2024

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