Pubblicato il 9 giugno 2026
Basi legali – tratta di esseri umani
La lotta alla tratta di esseri umani è disciplinata da una serie di accordi internazionali che sono stati conclusi sin dagli inizi del XIX secolo. Attualmente gli accordi più rilevanti sono i seguenti:
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000
(RS 0.311.54)
UNTOC - Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e di bambine, del 15 novembre 2000
(RS 0.311.542)
«Protocollo di Palermo». L’articolo 3 della Convenzione contiene la definizione di tratta di esseri umani valida a livello internazionale. - Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005
(RS 0.311.543) - Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali del 25 ottobre 2007
(RS 0.311.40) - Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
(RS 0.107) - Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia del 25 maggio 2000
(RS 0.107.2) - Messaggio sull’approvazione del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia come pure la corrispondente modifica della disposizione penale sulla tratta di esseri umani
(FF 2005 2639) - Convenzione n. 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio del 28 giugno 1930
(RS 0.822.713.9) - Piano d'azione dell'OSCE per combattere la tratta di esseri umani
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000
- Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), art. 182 in vigore dal 1° dicembre 2006. Il nuovo articolo, oltre a punire la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, prevede anche sanzioni penali per la tratta finalizzata allo sfruttamento del lavoro e al prelievo di organi. In base alla nuova disposizione, ai fini della punibilità è sufficiente che il reato venga commesso una sola volta con il coinvolgimento anche di una sola vittima. Inoltre, il reclutamento delle vittime viene parificato alla tratta. La tratta di esseri umani per mestiere e la tratta di minorenni costituiscono circostanze aggravanti.
- Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20); Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) Disciplinano il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani durante un tempo di riflessione accordato dalle autorità, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti dei presunti autori e in casi personali particolarmente gravi. La LStr contempla inoltre l’aiuto al ritorno e alla reintegrazione
- Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) La LAV è la base normativa che disciplina l’assistenza e l’aiuto alle vittime di tratta di esseri umani. Nell’ottica di promuovere un’assistenza specializzata alle vittime, obbliga i Cantoni a provvedere affinché le offerte di consulenza messe a disposizione tengano conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime, tra cui le vittime di tratta di esseri umani.
- Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes; RS 312.2)
- Ordinanza del 7 novembre 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes; RS 312.21)
- Ordinanza del 23 ottobre 2013 contro la tratta di esseri umani (RS 311.039.3)
- DTF 128 IV 117: Commette il reato di tratta di esseri umani chi arruola all’estero persone in situazione di vulnerabilità e le ingaggia nel proprio postribolo o le procura ad altri. Il semplice «consenso» formale della vittima a svolgere l’attività e ad accettarne le condizioni non è effettivo se questo è motivato dalle condizioni socioeconomiche precarie nel Paese d’origine.
- Sentenza del TF, 2C_373/2017, 14.02.2019: Se l’autorità responsabile del procedimento penale ritiene necessario che, per lo svolgimento di quest’ultimo, la vittima debba trattenersi ulteriormente in Svizzera, le autorità della migrazione sono tenute a rilasciarle un permesso di soggiorno di breve durata.
- Sentenza del TF, 6B_4/2020, 17.12.2020: L’«acquirente» può essere anche la persona che recluta le vittime. Il reclutamento va considerato come un «processo globale», che precede lo sfruttamento della vittima e che conduce a tale obiettivo.
- Sentenza del TF, 2C_483/2021, 14.12.2021: Le vittime di tratta di esseri umani possono richiedere un permesso di dimora (permesso B) in virtù dell’articolo 14 paragrafo 1 lettera a della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani (RS 0.311.543).
- Sentenza del TF, 6B_296/2024, 07.04.2025: Il reato è commesso già quando si recluta la vittima, senza che si debba comprovare che lo sfruttamento ha avuto veramente luogo. L’efficacia del consenso dev’essere attentamente verificata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. In particolare, occorre verificare se il consenso è stato dato in piena libertà e nella consapevolezza di tutte le possibili conseguenze e che esso non derivi da condizioni economiche precarie.
- Sentenza del TF, 6B_1360/2023, 18.09.2025: Il Tribunale federale annulla l’assoluzione pronunciata dal Tribunale cantonale dall’accusa di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro. Alla luce dell’inganno deliberato circa le condizioni di lavoro, il salario e l’ambiente, il consenso della vittima non è valido. Condizioni di lavoro estreme (turni di lavoro eccessivamente lunghi, mancanza di libertà, mancanza di vita privata, clima di lavoro lesivo della dignità, abusi fisici e psichici, coazione sessuale) sono considerate forme qualificate di sfruttamento.
- Soggiorno senza attività lucrativa, giustificato da un interesse pubblico importante e in casi personali particolarmente gravi (Istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione SEM: I. 5, ottobre 2013, stato 1° gennaio 2026) Le istruzioni contengono tutte le informazioni utili sull’applicazione delle disposizioni in materia di soggiorno delle vittime o dei testimoni della tratta di esseri umani. Le disposizioni applicabili ai casi di tratta di esseri umani figurano al numero «5.7 Vittime e testimoni della tratta di esseri umani». Le istruzioni stabiliscono in particolare che può essere concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari a prescindere che la vittima sia disposta a testimoniare e segnalano lo spazio di manovra concesso dalla LStrI e l’OASA per i casi personali particolarmente gravi.
- Dipartimento federale degli affari esteri DFAE (PDF, 96 kB, 12.08.2025) Direttive del DFAE sulle misure di prevenzione della tratta di esseri umani e sulla protezione delle vittime (disponibile in tedesco e francese)