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Pubblicato il 27 febbraio 2024

Aiuti finanziari per il lavoro di prevenzione e di sensibilizzazione volto al contrasto contro la tratta di esseri umani

L’ordinanza del 23 ottobre 2013 contro la tratta di esseri umani (RS 311.039.3) autorizza fedpol e la Confederazione a erogare aiuti finanziari a organizzazioni e progetti che si adoperano nella lotta alla tratta di esseri umani offrendo, ad esempio, assistenza alle vittime.

La Confederazione promuove il lavoro di prevenzione e di sensibilizzazione svolto in modo sostenibile e sul lungo termine per contrastare la tratta di esseri umani e offre sostegno finanziario in tale ambito sia a singoli progetti sia a misure ricorrenti realizzate da organizzazioni. A tale scopo, dal 2023 la Confederazione ha stanziato ogni anno 600 000 franchi.

I fondi effettivamente disponibili tuttavia dipendono in ultima analisi dal bilancio approvato di anno in anno dal Parlamento

Domanda di aiuto finanziario per:

Basi legali

Ordinanza del 23 ottobre 2013 contro la tratta di esseri umani
(RS 311.039.3)

Documenti

Ufficio federale di polizia

Settore Prevenzione della criminalità
Guisanplatz 1A
3003 Berna