Aiuti finanziari per il lavoro di prevenzione e di sensibilizzazione volto al contrasto contro la tratta di esseri umani
L’ordinanza del 23 ottobre 2013 contro la tratta di esseri umani (RS 311.039.3) autorizza fedpol e la Confederazione a erogare aiuti finanziari a organizzazioni e progetti che si adoperano nella lotta alla tratta di esseri umani offrendo, ad esempio, assistenza alle vittime.
La Confederazione promuove il lavoro di prevenzione e di sensibilizzazione svolto in modo sostenibile e sul lungo termine per contrastare la tratta di esseri umani e offre sostegno finanziario in tale ambito sia a singoli progetti sia a misure ricorrenti realizzate da organizzazioni. A tale scopo, dal 2023 la Confederazione ha stanziato ogni anno 600 000 franchi.
I fondi effettivamente disponibili tuttavia dipendono in ultima analisi dal bilancio approvato di anno in anno dal Parlamento
Domanda di aiuto finanziario per:
Basi legali
Ordinanza del 23 ottobre 2013 contro la tratta di esseri umani
(RS 311.039.3)
Documenti
Direttiva concernente la procedura di richiesta
Modulo di richiesta «Sostegno a piccoli progetti»
Modulo di richiesta «Sostegno a progetti»
Modulo di richiesta «Sostegno a organizzazioni»
Schema per il rapporto finale di un (piccolo) progetto
Schema per il rapporto finale concernente il sostegno a organizzazioni
Valutazione
Esempio di budget
Ufficio federale di polizia
Guisanplatz 1A
3003 Berna