Turismo sessuale a danno di minori

Turismo sessuale a danno di minori

Si parla di turismo sessuale a danno di minori quando un reato sessuale è commesso all’estero nei confronti di un minore.

Gli autori di tali reati approfittano delle differenze esistenti tra il sistema di perseguimento penale del Paese in questione e quello del proprio Paese d’origine. Inoltre essi approfittano dell’ingenuità, della povertà e della fragilità che contraddistinguono una parte della popolazione nei Paesi, dove il fenomeno del turismo sessuale è particolarmente diffuso.

Questa categoria di turisti in genere, viaggia principalmente con l’intenzione di entrare in contatto con i minori per abusarne sessualmente.

In Svizzera, la repressione di tali reati è disciplinata in primo luogo dall’articolo 187 del CP che punisce gli atti sessuali con fanciulli. In base alla gravità degli atti compiuti possono essere tuttavia presi in considerazione altri articoli di legge (ad esempio l’articolo 189 del CP “coazione sessuale” o l’articolo 190 “violenza carnale”).

Negli ultimi anni le autorità federali svizzere hanno intensificato il proprio impegno nella lotta contro il turismo sessuale. L’Ufficio federale di polizia dispone in tal senso di un commissariato competente per i casi di pedocriminalità e di pornografia infantile che collabora con numerosi partner in Svizzera e all’estero.

Da giugno 2008 i cittadini hanno a disposizione un modulo elettronico, per segnalare alle autorità di perseguimento penale eventuali casi di turismo sessuale.


Ultima modifica 18.05.2017

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https://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/kriminalitaet/kindersextourismus0.html