Politica migratoria

La politica migratoria elvetica è caratterizzata da un sistema duale: il 1° giugno 2002, con l’entrata in vigore (dapprima per i «vecchi» membri dell’UE) dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’Unione europea, viene introdotta una distinzione tra gli immigrati provenienti dagli Stati dell’UE/AELS e quelli provenienti dai cosiddetti Stati terzi. In seguito all’allargamento dell’UE, il 1° maggio 2004, la libera circolazione delle persone è gradualmente estesa ai nuovi dieci Stati membri. L’8 febbraio 2009, infine, gli elettori svizzeri approvano il rinnovo dell’ALC e del Protocollo di estensione dell’ALC alla Bulgaria e alla Romania. Grazie all’ALC sono state agevolate le condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini UE in Svizzera e degli Svizzeri nello spazio UE. Il diritto alla libera circolazione delle persone è inoltre completato da disposizioni sul riconoscimento reciproco dei diplomi professionali, sull’acquisto di immobili e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le medesime regole sono applicabili agli Stati dell’AELS.

Alle persone provenienti dagli Stati terzi vengono applicate disposizioni specifiche: conformemente alla legge federale sugli stranieri (LStr), per esempio, l’accesso al mercato del lavoro è limitato alla manodopera qualificata. Il Consiglio federale fissa contingenti massimi annui per i dimoranti temporanei e per quelli annuali. Nel 2020 tali contingenti sono stati pari a 4000 permessi per dimoranti temporanei e a 4500 permessi per dimoranti annuali. 

Ultima modifica 19.06.2024

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