Con la revisione totale della legge sugli stranieri (LStr), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, l’integrazione è stata per la prima volta sancita quale obiettivo della politica svizzera in materia di stranieri: «L’integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza».
L’integrazione – compito comune di Confederazione, Cantoni e Comuni – avviene innanzitutto nelle strutture esistenti, quali scuole, luoghi di lavoro o formazione professionale e istituzioni sanitarie. La promozione dell’integrazione interviene soltanto se i migranti non hanno accesso alle strutture ordinarie. Dall’inizio del 2014 le misure di promozione sono state riunite in cosiddetti «programmi d’integrazione cantonali» (PIC).
I PIC poggiano su tre pilastri: informazione e consulenza, formazione e lavoro, e comprensione e integrazione sociale. I tre pilastri comprendono in totale otto settori di finanziamento:
La promozione specifica dell’integrazione è innanzitutto un compito cantonale. Dal canto suo, la Confederazione (e più precisamente la Commissione federale della migrazione CFM e la Segreteria di Stato della migrazione SEM) sostiene, oltre ai PIC, programmi e progetti d’importanza nazionale (PPiN) allo scopo di sviluppare ulteriormente la promozione dell’integrazione. I progetti, i metodi e i contributi innovativi sono finanziati al fine di ottenere nuove conoscenze, incentivare i processi d’innovazione, colmare le lacune esistenti, ma anche di radicare le buone pratiche nelle offerte ordinarie.
Altre informazioni
Basi legali
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Legge federale sugli stranieri (LStr)
(RS 142.20)
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Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)
(RS 142.205)
Ultima modifica 24.06.2024