La Convenzione bilaterale sul trasferimento dei condannati persegue anzitutto uno scopo umanitario e intende agevolare il reinserimento sociale dei detenuti dopo la loro scarcerazione. Entrambi gli Stati possono acconsentire all’esecuzione di una pena straniera, ma non sono obbligati a trasferire il condannato, al quale la Convenzione non conferisce un diritto di scontare la pena in patria. Il trasferimento presuppone il benestare dello Stato che emette la condanna e di quello di origine, nonché il consenso del detenuto. Diversamente dal Protocollo addizionale alla Convenzione europea sul trasferimento dei condannati, il trattato bilaterale non prevede la possibilità di trasferire un detenuto nel suo Paese d’origine contro la sua volontà.
Ultima modifica 05.06.2015
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