La legislazione in materia di armi è modificata in particolare nei punti seguenti.
- La nuova versione della legge sulle armi stabilisce che le informazioni registrate nei sistemi d’informazione cantonali relativi all’acquisizione di armi da fuoco devono essere conservate per almeno 30 anni. Essa sancisce inoltre che, per eseguire i loro compiti legali, le autorità giudiziarie e di polizia della Confederazione e dei Cantoni devono poter accedere a tali sistemi.
- Il periodo di conservazione presso i Cantoni dei registri contenenti informazioni sulle armi è esteso a 20 anni.
- I commercianti d’armi devono inoltre tenere una contabilità anche in merito alle riparazioni eseguite per rimettere in funzione le armi da fuoco.
- Le unità elementari d’imballaggio delle munizioni sono ora soggette all’obbligo di contrassegno.
Documenti
- Decreto federale (PDF, 476 kB, 21.06.2010)
- Ordonnance (PDF, 28 kB, 21.06.2010)
-
Rapport explicatif (PDF, 37 kB, 21.06.2010)
Questo documento non è disponibile in italiano
Ultima modifica 04.06.2010
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