Dal 1° luglio 2006 in vigore la legge sulla trasparenza

Berna, 24.05.2006 - Più trasparenza nell’amministrazione: dalla prossima estate ogni persona potrà accedere in modo rapido e semplice ai documenti ufficiali. Mercoledì, il Consiglio federale ha fissato al 1° luglio 2006 l’entrata in vigore della legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione e della relativa ordinanza d’esecuzione.

Il passaggio dal principio della segretezza a quello della trasparenza agevola l’accesso ai documenti ufficiali. Promuove la trasparenza dell’amministrazione rafforzando in tal modo la fiducia della popolazione nelle istituzioni dello Stato.

Ciascun individuo potrà in futuro chiedere l’accesso a documenti ufficiali senza dover motivare la sua richiesta. La domanda di accesso è indirizzata all’autorità che ha allestito il documento o che lo ha ottenuto da terzi non sottostanti la legge sulla trasparenza. Il documento richiesto può essere visionato in loco oppure può esserne richiesta una copia. Il trattamento della domanda è soggetto al pagamento di un emolumento. In caso di dispendio esiguo, l’autorità rinuncia alla riscossione dell’emolumento.

L’accesso ai documenti ufficiali può tuttavia venire limitato o negato per tutelare interessi pubblici o privati preponderanti. Questo è ad esempio il caso in cui l’accesso a documenti ufficiali pregiudichi la libera formazione dell’opinione e della volontà di un’autorità o potrebbe pregiudicare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Sono inoltre previste ulteriori eccezioni al principio della trasparenza nel caso in cui segreti professionali, commerciali o di fabbricazione potrebbero essere resi pubblici.

Mediazione e procedura di ricorso

Se l’autorità competente non concede (del tutto o in parte) l’accesso a documenti ufficiali, il richiedente può presentare una domanda di mediazione all’Incaricato federale alla protezione dei dati e alla trasparenza. Se la mediazione non giunge a buon termine, è possibile avviare una procedura ordinaria di ricorso. L’autorità emana una decisione che può essere impugnata dinanzi a un’istanza giudiziaria.

La legge sulla trasparenza si applica all’Amministrazione federale, ai Servizi del Parlamento nonché alle organizzazioni che svolgono compiti pubblici, nella misura in cui emanano decisioni (p. es. FFS, Posta o SUVA). Non sottostanno alla legge sulla trasparenza la Banca nazionale svizzera e la Commissione federale delle banche. L’ordinanza di esecuzione disciplina soprattutto le particolarità relative all’accesso a documenti ufficiali e alla procedura di mediazione e fissa gli emolumenti applicabili.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48



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Ultima modifica 30.01.2024

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