Segnalazione legittima di irregolarità sul posto di lavoro

Berna, 20.11.2013 - Il Consiglio federale intende disciplinare in una legge le condizioni che legittimano una segnalazione da parte del lavoratore di irregolarità sul posto di lavoro ("whistleblowing"). Mercoledì ha adottato il messaggio concernente la pertinente revisione parziale del Codice delle obbligazioni. Per il momento non intende ampliare la protezione dal licenziamento dopo una segnalazione legittima.

Il nuovo disciplinamento attribuisce la priorità al trattamento interno delle segnalazioni. Di regola, una segnalazione è ammissibile unicamente se è destinata in primo luogo al datore di lavoro, successivamente a un'autorità e infine, come ultima risorsa, al pubblico. In tal modo il datore di lavoro ha la possibilità di reagire personalmente alle irregolarità segnalate e di porvi rimedio.

A determinate condizioni, il lavoratore può inoltrare in un secondo tempo la segnalazione all'autorità competente senza violare l'obbligo di fedeltà. Questo è per esempio il caso se il datore di lavoro non reagisce alla segnalazione, entro un termine da lui stesso fissato ma che non può superare i 60 giorni, con misure atte a chiarire la fattispecie o se non informa il lavoratore sulla ricezione e il trattamento della segnalazione, nonché sugli esiti delle misure adottate. La segnalazione a un'autorità è tuttavia limitata ai reati e alle violazioni del diritto pubblico ed è autorizzata soltanto se il datore di lavoro non la tratta mediante un sistema di segnalazione interno.

La segnalazione diretta all'autorità competente è possibile

In determinati casi è pure ammessa la segnalazione diretta di irregolarità all'autorità competente, segnatamente se il lavoratore può supporre che la sua segnalazione al datore di lavoro non esplicherebbe alcun effetto, per esempio perché quest'ultimo non ha reagito a segnalazioni precedenti o vi ha reagito in maniera insufficiente. Una segnalazione diretta è ammessa anche nel caso in cui il lavoratore possa supporre che l'assenza di una segnalazione immediata ostacolerebbe l'autorità nella sua attività o se vi è un pericolo immediato e serio per la vita, la salute, la sicurezza o l'ambiente.

La segnalazione diretta al pubblico non è ammessa

Per contro, la segnalazione diretta di irregolarità al pubblico non è ammessa. Il lavoratore deve in ogni caso rivolgersi prima al datore di lavoro o all'autorità competente e il suo ruolo si limita alla trasmissione delle informazioni al servizio interessato. Egli non può rivolgersi al pubblico neanche se l'intervento dell'autorità è insufficiente o non esplica alcun effetto. L'autorità deve però informarlo, nei limiti della confidenzialità della procedura, in merito ai passi che intende intraprendere. Se l'autorità omette di informare il lavoratore che l'ha richiesto, quest'ultimo può segnalare le irregolarità al pubblico senza violare l'obbligo di fedeltà.

Per il momento la protezione dal licenziamento non sarà ampliata

Il licenziamento abusivo o ingiustificato dopo una segnalazione conforme all'obbligo di fedeltà continuerà a essere sanzionato secondo il diritto vigente (indennizzo fino a sei mesi di salario). In sede di consultazione, le propose avanzate per migliorare la protezione dal licenziamento sono state controverse e hanno suscitato forti opposizioni. Il Consiglio federale intende pertanto decidere in un secondo tempo - sulla base dei risultati di uno studio sui fondamenti della protezione dei lavoratori dal licenziamento - se si debba migliorare in generale la protezione dal licenziamento dei rappresentanti dei lavoratori. Esso ritiene che ampliare tale protezione soltanto nei casi in cui vengono segnalate irregolarità non sarebbe giustificato rispetto ad altri casi di disdette abusive. Il progetto vieta per contro esplicitamente altre misure di ritorsione.


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Ultima modifica 30.01.2024

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