Migliore protezione per chi denuncia irregolarità sul posto di lavoro; Il Consiglio federale invia in consultazione una revisione parziale del Codice delle obbligazioni

Berna, 05.12.2008 - In futuro chi denuncia irregolarità sul posto di lavoro sarà protetto meglio da un licenziamento. È quanto prevede una revisione parziale del Codice delle obbligazioni, che il Consiglio federale ha inviato in consultazione venerdì.

I collaboratori che segnalano irregolarità sul posto di lavoro sono esposti al rischio di misure di ritorsione. Nella maggior parte dei casi rischiano di perdere il loro posto di lavoro. L'avamprogetto di legge, elaborato in seguito a un intervento parlamentare, prevede pertanto di statuire in un nuovo articolo del Codice delle obbligazioni le condizioni per la segnalazione lecita di irregolarità sul posto di lavoro.

Secondo la nuova disposizione proposta il collaboratore non viola il suo obbligo di fedeltà se segnala in buona fede irregolarità al datore di lavoro. Se quest'ultimo non adotta provvedimenti efficaci, il collaboratore può rivolgersi all'autorità competente. Se tale autorità non adotta i provvedimenti necessari il lavoratore può rendere pubbliche le irregolarità. Sono fatte salve le norme sul segreto professionale.

Il licenziamento a causa di una segnalazione conforme alla legge è abusivo. Come per gli altri casi di disdetta abusiva, l'avamprogetto prevede un risarcimento pari al massimo a sei mesi di salario.

I Cantoni restano competenti per la disciplina dell'obbligo di segnalazione

In seno all'Amministrazione federale l'obbligo di segnalare irregolarità è disciplinato nella legge sul personale federale. Già nel quadro del disegno di legge sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione, il Consiglio federale aveva proposto una nuova disposizione secondo cui gli impiegati della Confederazione sono tenuti a denunciare internamente o esternamente i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio constatati nell'esercizio della loro funzione. Il Consiglio federale rinuncia ad emanare una legge speciale che disciplini l'intero settore pubblico e privato. I Cantoni rimangono pertanto competenti per la disciplina dell'obbligo o del diritto di segnalazione dei loro dipendenti.


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Ultima modifica 30.01.2024

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