Il diritto processuale penale minorile deve rispondere alle esigenze della prassi; Il Consiglio federale approva il disegno di legge rielaborato

Berna, 22.08.2007 - Al fine di migliorare l’attuabilità del futuro diritto processuale penale minorile, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha rielaborato approfonditamente il disegno di legge. Il disegno rielaborato ha lo scopo di accelerare le procedure penali applicabili ai minori e lascia ai Cantoni, nonostante l’unificazione del diritto, un’ampia libertà. Mercoledì il Consiglio federale ha approvato il disegno rielaborato.

Il primo disegno di diritto processuale penale minorile svizzero (PPMin) presentava lacune e aspetti poco chiari per quanto riguarda l’organizzazione delle autorità nonché procedure complicate. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, pur approvando il disegno, aveva criticato l’attuabilità dei due modelli di perseguimento penale. Per questo motivo Il DFGP, di concerto con esperti provenienti dai Cantoni, ha rielaborato il disegno di PPMin il quale verrà ora sottoposto al Parlamento per la deliberazione.

Ampia libertà di scelta per i Cantoni

I diritti processuali penali minorili cantonali tuttora in vigore si basano su due diversi modelli di perseguimento penale. Secondo il modello "giudice dei minorenni" una sola persona è incaricata dell’istruzione penale, del giudizio sui casi meno gravi, dell’esercizio della funzione di membro del tribunale dei minorenni e della sorveglianza dell’esecuzione delle decisioni penali. Conformemente al modello «procuratore dei minorenni», invece, tali funzioni vengono in parte suddivise: il procuratore dei minorenni si occupa dell’istruzione penale, emana decreti d’accusa e sorveglia l’esecuzione delle decisioni penali, ma dinanzi al tribunale dei minorenni sostiene l’accusa. Il disegno modificato lascia ai Cantoni la libertà di scegliere uno dei due modelli di perseguimento penale permettendogli di adeguare l’organizzazione delle autorità alle loro esigenze specifiche e di mantenere le strutture che si sono affermate nella prassi.

Accelerare i procedimenti

Dopo la fine dell’istruttoria l’autorità d’istruzione può abbandonare il procedimento, emanare un decreto d’accusa oppure promuovere o far promuovere l’accusa davanti al tribunale dei minorenni. Per contro il disegno rielaborato non prevede più la possibilità di svolgere una procedura giudiziaria ordinaria davanti a un giudice unico, la quale, secondo la prassi attuale, non differisce dalla procedura, più semplice e veloce, del decreto d’accusa. L’applicabilità quasi sistematica della procedura del decreto d’accusa e altre normative già previste quali la sostanziale competenza delle autorità presso il luogo di soggiorno abituale e l’obbligo di col-laborazione di tutte le autorità nell’ambito dell’accertamento dei rapporti personali permettono di accelerare le procedure penali applicabili ai minori e quindi di sanzionarli in modo più rapido e coerente.

Contatto con un solo pubblico ufficiale

L’obiettivo principale del diritto penale minorile è l’educazione dei minori delinquenti. Per questo motivo è auspicabile che durante la procedura penale il minore entri in contatto con un solo pubblico ufficiale, al fine di permettere l’instaurazione di una relazione personale. Presumibilmente, tuttavia, il giudice investito della causa non può fare astrazione dei suoi risultati d’istruzione e quindi la sua indipendenza è seriamente messa in discussione. Per eliminare i problemi dal punto di vista dello Stato di diritto il PPMin conferisce quindi al minore imputato il diritto di ricusare senza motivazione il giudice inquirente qualora quest’ultimo fosse pure investito della causa. Se il minore si avvale di questo diritto, la decisione penale sarà pronunciata da un giudice dei minorenni che fino a quel momento non era investito della causa.

L’esecuzione delle sentenze pronunciate contro minori deve essere sorvegliata da una per-sona che sia in possesso di conoscenze specifiche comprovate e che conosca il minore imputato. Visto che soltanto il giudice dei minorenni o il procuratore dei minorenni soddisfa tali requisiti, le competenze sono state adeguate di conseguenza.


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Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48



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Ultima modifica 30.01.2024

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