Acquisto di armi
Per acquisto ai sensi della legge sulle armi s’intendono – oltre alla compravendita – la permuta, la donazione, la successione ereditaria, la locazione e il comodato. A seconda dell’arma in questione, la legge stabilisce procedure di acquisto diverse: per le armi soggette all’obbligo di dichiarazione occorre un contratto scritto, per le armi soggette all’obbligo di autorizzazione occorre un permesso d’acquisto di armi e per le armi vietate occorre un’autorizzazione eccezionale.
Panoramica delle procedure di acquisto:
| Armi soggette all’obbligo di dichiarazione |
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| Armi soggette all’obbligo di autorizzazione |
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| Armi vietate |
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| Armi soggette all’obbligo di dichiarazione |
Sia nell’ambito commerciale sia tra privati, l’acquisto di armi e parti essenziali di armi soggette all’obbligo di dichiarazione presuppone la stipulazione di un contratto scritto.
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| Armi soggette all’obbligo di autorizzazione |
Sia nell’ambito commerciale sia tra privati, l’acquisto di armi e parti essenziali di armi soggette all’obbligo di autorizzazione è consentita soltanto con un permesso d’acquisto di armi.
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| Armi vietate |
L’acquisto di armi vietate, loro parti essenziali e appositamente costruite nonché accessori di armi avviene mediante un’autorizzazione cantonale eccezionale.
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| Armi soggette all’obbligo di dichiarazione |
| In caso di acquisto di un’arma da fuoco (quindi non armi soft air, paintball, CO2 o ad aria compressa), l’alienante deve spedire all’ufficio delle armi cantonali una copia del contratto entro 30 giorni dalla sua stipulazione. |
