Basi legali
Ordinanza del 17 novembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP, RS 172.213.1)
Art. 9 Obiettivi e funzioni
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è l’autorità competente della Confederazione in materia di polizia. Esso persegue, mediante provvedimenti preventivi, repressivi e collaterali, in particolare gli obiettivi seguenti:
| a. | proteggere lo Stato di diritto svizzero e i suoi fondamenti democratici; |
| b. | salvaguardare la sicurezza interna della Svizzera; |
| c. | lottare contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento è di competenza della Confederazione; |
| d. | proteggere le autorità e gli edifici della Confederazione nonché le persone e gli edifici per i quali sussiste un obbligo di protezione in virtù del diritto internazionale pubblico; |
| e. | intrattenere e potenziare i contatti con le autorità di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale nazionali e internazionali. |
2 Per conseguire tali obiettivi, fedpol svolge le funzioni seguenti:
| a. | |
| b. | elabora analisi sulla criminalità; |
| c. | è l’autorità di polizia giudiziaria della Confederazione; |
| d. | coordina e sostiene le indagini intercantonali e internazionali; |
| e. | dirige gli Uffici centrali di polizia criminale conformemente al diritto nazionale e internazionale; |
| f. | garantisce lo scambio di informazioni di polizia a livello internazionale con i partner esteri e gli organi internazionali; |
| g. | fornisce prestazioni a favore delle autorità federali e cantonali di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale e si adopera per l’ulteriore sviluppo di prestazioni di tal genere; |
| h. | garantisce una strategia cooperativa unitaria, partecipa a strumenti di polizia internazionali e promuove il loro sviluppo, rappresenta gli interessi di polizia del Paese in seno a organi nazionali, internazionali e sovranazionali e collabora sul piano tecnico, nei settori della formazione, dell’organizzazione e della tecnologia, con autorità svizzere ed estere di sicurezza e di polizia e sostiene tali autorità; |
| i. | valuta la minaccia a cui sono esposte le persone e gli edifici che ha l’incarico di proteggere e ordina le misure di protezione necessarie. |
Art. 10 Compiti speciali
1 Fedpol dirige:
a. gli Uffici centrali seguenti:
1. armi,
2. e 3.
4. esplosivi e pirotecnica;
| b. | |
| c. | l’Ufficio centrale nazionale INTERPOL; |
| d. | il centro nazionale di contatto con Europol; |
| e. | la Centrale d’allarme per ricevere le comunicazioni e gli allarmi provenienti dagli edifici civili della Confederazione, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette; |
| f. | il Centro audizioni della Confederazione; |
| g. | l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; |
| h. | il servizio comune di coordinazione della Confederazione e dei Cantoni per la lotta contro la criminalità su Internet, l’individuazione dell’abuso punibile di Internet, la coordinazione delle procedure d’indagine e l’analisi della criminalità su Internet (SCOCI); |
| i. | |
| 2 | Dirige il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti con la partecipazione di tutti i servizi federali e cantonali interessati e a questo scopo dirige il relativo ufficio centrale. |
| 3 | Fatte salve speciali disposizioni derogatorie, è il servizio federale competente in materia di documenti di legittimazione e dirige il Servizio di coordinazione nell’ambito dei documenti d’identità e di legittimazione. |
| 4 | Adempie i compiti in materia di diritto degli stranieri connessi alla sicurezza interna. |
| 5 | Stabilisce i requisiti degli addetti alla sicurezza del traffico aereo, dirige la loro formazione ed è responsabile del loro impiego. Elabora rapporti di analisi sui rischi e sulle minacce che riguardano il loro impiego. |
| 6 | |
| 7 | Assicura la prontezza d’intervento permanente dello Stato maggiore Presa d’ostaggi e ricatto e, in caso d’intervento, ne dirige il nucleo operativo. |
| 8 | Gestisce i sistemi d’informazione nei settori della polizia e del perseguimento penale. |
| 9 | |
| 10 | Tratta questioni e domande d’informazioni in materia di polizia, guida le relazioni internazionali di polizia e cura la collaborazione di polizia con i tribunali internazionali. |
| 11 | Dirige dal punto di vista amministrativo i centri comuni di cooperazione doganale e di polizia di Ginevra e Chiasso. |
| 12 | D’intesa con il DFAE, è responsabile dell’invio, dell’impiego e della direzione degli addetti di polizia. È fatto salvo il potere d’impartire istruzioni del capomissione. |
| 13 | |
| 14 | Esercita la vigilanza sui laboratori forensi di analisi del DNA e sui laboratori che allestiscono profili del DNA in materia civile e amministrativa. |
| 15 | D’intesa con il DFAE e le autorità cantonali, dirige e coordina gli interventi del Disaster Victim Identification Team (DVI) svizzero all’estero. |
Art. 11 Competenze speciali
| 1. | Fedpol è competente per pronunciare divieti d’entrata in Svizzera nei riguardi di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna del Paese; in questi casi esso consulta dapprima il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Previa consultazione del DFAE e del SIC, trasmette i casi politicamente rilevanti e le proposte di espulsione dalla Svizzera secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale1 al Dipartimento; quest’ultimo li può sottoporre per decisione al Consiglio federale. |
| 2. | Dirige, in Svizzera e all’estero, le ricerche di persone e di cose nonché di persone scomparse. |
| 3. | È l’autorità di decisione per i documenti d’identità richiesti all’estero secondo la legge del 22 giugno 20013 sui documenti d’identità. |
| 4. | Prende provvedimenti in collaborazione con i Cantoni per prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive. |
| 5. | È responsabile, previa consultazione del SIC, del sequestro e della confisca del materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza. |
