Dipartimento federale di giustizia e polizia

Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani e legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni: il Consiglio federale ha avviato la consultazione

Comunicati, DFGP, 27.11.2009

Berna. In data odierna il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e alla legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni. La Convenzione è finalizzata alla lotta a livello nazionale e internazionale contro tutte le forme della tratta di esseri umani. L’ordinamento giuridico svizzero soddisfa già i requisiti della Convenzione, ad eccezione dell’ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni, che verrà pertanto disciplinato in una nuova legge federale. La procedura di consultazione si concluderà a metà marzo 2010.

La Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta di esseri umani fissa norme minime nei settori del diritto penale, dell’aiuto alle vittime, del diritto degli stranieri e della protezione procedurale ed extraprocedurale dei testimoni. Rispetto al protocollo ONU per prevenire e reprimere la tratta di persone già ratificato dalla Svizzera, la Convenzione prevede diposizioni più vincolanti nell’ambito della protezione delle vittime e dei testimoni, nonché un meccanismo di monitoraggio indipendente. La Convenzione non si applica peraltro soltanto alla criminalità organizzata internazionale.

L’ordinamento giuridico svizzero soddisfa ampiamente i requisiti
L’ordinamento giuridico svizzero è in ampia misura conforme alla Convenzione. Diversi requisiti sono già stati presi in considerazione nel quadro di revisioni legislative attualmente in corso. Sussiste invece la necessità di legiferare nell’ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni. Le misure di protezione extraprocedurale dei testimoni mirano a proteggere i testimoni esposti a pericoli al di fuori del procedimento penale vero e proprio, ovvero prima, durante e dopo il suo svolgimento.

Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni
L’avamprogetto di legge sulla protezione extraprocedurale dei testimoni pone le basi legali e crea le strutture statali necessarie per eseguire i programmi di protezione dei testimoni. L’avamprogetto propone di creare un servizio centrale di protezione dei testimoni. In base alla necessità espressa dal Consiglio federale nel 2006 di legiferare nell’ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni, il campo d’applicazione dell’avamprogetto non si estende soltanto ai testimoni della tratta di esseri umani, bensì a tutte le persone che, a causa della loro disponibilità a collaborare in un procedimento penale della Confederazione o dei Cantoni, sono esposte a un grave pericolo per la loro vita e integrità fisica e forniscono informazioni senza di cui il perseguimento penale sarebbe molto più arduo. L’avamprogetto prevede inoltre che il servizio centrale di protezione dei testimoni fornisca consulenza e sostegno ai Cantoni a favore di persone che non possono essere inserite in un programma di protezione, ma che necessitano di singole misure di protezione.

La procedura di consultazione relativa all’approvazione e alla trasposizione della Convenzione contro la tratta di esseri umani e alla legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni si concluderà a metà marzo 2010.

Contatto / informazioni
Servizio stampa fedpol, T +41 31 323 13 10, Contatto