Minorenni
Consegna a titolo di prestito a minorenni
Un minorenne può ottenere in prestito un’arma da sport alle seguenti condizioni:
- è in grado di dimostrare che con tale arma esercita regolarmente il tiro sportivo;
- non dà motivi di ritenere che esporrà a pericolo se stesso o terzi;
- non è iscritto nel casellario giudiziale.
Possono essere consegnate a titolo di prestito le seguenti armi da sport:
- le armi da fuoco, le armi ad aria compressa e a CO2 ammesse dall’International Shooting Sport Federation (ISSF);
- le armi da fuoco ammesse dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) per il tiro fuori del servizio;
- le armi soft air ammesse nelle gare nazionali e internazionali.
Il rappresentante legale o la società devono comunicare, entro 30 giorni, all’ufficio delle armi cantonale la consegna a titolo di prestito dell’arma da sport.
In conformità con l’articolo 34 capoverso 1 lettera i LArm, l’inadempienza a tale obbligo di notifica può essere punito con una multa.
La custodia da parte del minorenne delle armi consegnate a titolo di prestito è subordinata al consenso scritto del rappresentante legale. Il rappresenta legale deve inoltre certificare l’insussistenza di motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm, in caso contrario la società di tiro prende in custodia le armi.
