Ufficio federale di polizia

Disposizioni particolari per persone domiciliate all’estero, cittadini stranieri senza permesso di domicilio e cittadini di determinati Stati

Per acquistare una qualsiasi arma, le persone domiciliate all’estero e i cittadini stranieri senza permesso di domicilio (libretto C) necessitano di un permesso d’acquisto di armi e di un’attestazione ufficiale del loro Paese di domicilio o d’origine che li autorizzi ad acquistare l’arma o la parte essenziale dell’arma.

L’acquisto, il possesso, l’offerta, la mediazione e l’alienazione di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni nonché il porto di armi e il tiro con armi da fuoco sono per principio vietati ai cittadini dei seguenti Stati:

  • Albania;
  • Algeria;
  • Sri Lanka;
  • Kosovo;
  • Croazia;
  • Macedonia;
  • Montenegro;
  • Bosnia e Erzegovina;
  • Serbia;
  • Turchia.

Le persone soggette a tale divieto devono:

  • notificare entro il 12 febbraio 2009 gli oggetti in loro possesso all’ufficio delle armi cantonale;
  • richiedere entro il 12 giugno 2009 un’autorizzazione eccezionale o alienare gli oggetti a una persona legittimata.

In caso contrario gli oggetti sono sequestrati e la violazione dell’obbligo di dichiarazione può essere punita con una multa conformemente all’articolo 34 capoverso 1 lettera i LArm.