Ufficio federale di giustizia
Basi legali
L’articolo 123 della Costituzione federale attribuisce ai Cantoni la competenza per l’esecuzione delle pene e delle misure. La Confederazione può tuttavia emanare norme in materia e ricopre un ruolo attivo in applicazione delle normative seguenti:
- Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure(LPPM; RS 341)
- Ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure(OPPM; RS 341.1)
- Ordinanza del DFGP del 19 novembre 2011 sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure(RS 341.14)
- Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità(LSu; RS 616.1)
- Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione(OAMin, RS 211.222.338)
L’Ufficio federale ha emanato le seguenti direttive fondate sulla LPPM e sull’OPPM:
- Direttive sui sussidi 2012 (360 Kb, pdf)
Legislazione penale:
- Codice penale svizzero(CP, RS 311.0)
- Diritto penale minorile(DPMin, RS 311.1)
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale in materia di detenzione:
- Bundesgerichtliche Rechtsprechung (274 Kb, pdf)
- Jurisprudence du tribunal fédéral (276 Kb, pdf)(Questo documento non è disponibile in italiano)
Settore internazionale:
