Criminalità in rete
Negli ultimi anni le tecnologie dell’informazione e delle reti informatiche hanno conosciuto un rapido sviluppo. Il rovescio della medaglia è costituito dal fatto che le reti di comunicazione elettronica consentono di commettere reati da un qualsiasi luogo del pianeta. La cosiddetta criminalità in rete – reati per la cui commissione vengono impiegate le tecnologie dell’informazione e le reti di comunicazione – è in costante aumento. Il diritto vigente permette di procedere contro i responsabili avvalendosi del diritto penale dei media e dei principi generali sulla reità e la partecipazione. Il Consiglio federale ha rinunciato a disciplinare espressamente la responsabilità penale dei provider dal momento che una normativa specifica rischierebbe soltanto di dare adito a nuovi dubbi interpretativi e di essere presto superata dallo sviluppo tecnologico. Il nuovo Codice di procedura penale permetterà comunque di potenziare la cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni nella lotta alla criminalità in rete.
- In risposta alla mozione Pfisterer, il 22 novembre 2001 il DFGP istituisce la commissione peritale "Criminalità in rete" incaricandola di elaborare soluzioni in materia della responsabilità penale dei provider per i contenuti illeciti.
- Alla luce dell'operazione "Genesis", nell'autunno del 2002 il DFGP incarica l'Ufficio federale di polizia di elaborare, in collaborazione con rappresentanti della polizia e delle autorità giudiziarie e inquirenti, proposte volte a migliorare la cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni.
- Il 10 dicembre 2004 il DFGP pone in consultazione due avamprogetti finalizzati a disciplinare la responsabilità penale dei provider per contenuti illeciti in Internet e a conferire nuove competenze d'indagine alla Confederazione (
comunicato per i media). - Il 28 febbraio 2008 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione decidendo di rinunciare a disciplinare espressamente la responsabilità penale dei provider e a definire in sede separata nuove competenze d’inchiesta per la Confederazione (
comunicato per i media).
- 00.3714Mozione Pfisterer. Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali
(Questo documento non è disponibile in italiano) - 02.452Iniziativa Aeppli Wartmann. Pornografia infantile su Internet. Servizio centrale d'inchiesta e di perseguimento penale
(Questo documento non è disponibile in italiano) - 07.3509Mozione Büchler. Certezza giuridica per i fornitori di prestazioni in rete
- 07.3510Mozione Büchler. Misure penali contro la criminalità in rete
- 07.3628Mozione Glanzmann-Hunkeler. Perseguimento più efficiente dei pedofili su Internet
- 07.3629Mozione Glanzmann-Hunkeler. Convenzione sulla criminalità informatica
- 07.3689Mozione Büchler. Criminalità su Internet
- 07.3750Mozione Büchler. Criminalità su Internet. Incrementare il numero di specialisti presso le autorità inquirenti della Confederazione
- 07.3751Mozione Büchler. Lotta al terrorismo
- Neues Medium - neue Fragen ans Recht (313 Kb, pdf)Bericht einer Arbeitsgruppe des Bundes vom 30. Mai 1996
- Le nouveau média interroge le droit (327 Kb, pdf)Rapport d'un groupe de travail de l'administration fédérale du 30 mai 1996
(Questo documento non è disponibile in italiano) - Comunicato per i media del 30 maggio 1996
- Gutachten des BJ vom 24. Dezember 1999 (210 Kb, pdf)(Questo documento non è disponibile in italiano)
- Positionspapier des Bundesamtes für Polizei vom 15. Mai 2000 (89 Kb, pdf)
- Avis de droit de la Police fédérale du 15 mai 2000 (87 Kb, pdf)(Questo documento non è disponibile in italiano)
- Comunicato per i media del 15 maggio 2000
- Gutachten der Proff. Niggli, Riklin, Stratenwerth, 2. Oktober 2000 (637 Kb, pdf)(Questo documento non è disponibile in italiano)
