Convenzione 61
La Convenzione 61 (Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni) si prefigge di stabilire disposizioni comuni circa le competenze delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni.
Il campo d’applicazione materiale della Convenzione 61 è molto ampio; comprende infatti tutte le misure a tutela della persona o dei beni del minorenne adottate da un’autorità giudiziaria o amministrativa (art. 1). È «minorenne» ai sensi della Convenzione ogni persona che abbia tale qualità, tanto secondo la legge interna dello Stato di cui è cittadina, quanto secondo la legge interna della sua dimora abituale (art. 12).
La Convenzione 61 si applica a tutti i minorenni che hanno la dimora abituale in uno degli Stati contraenti (art. 13). L’adozione di misure di protezione compete alle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di dimora abituale del minorenne.
La Convenzione 61 prevede altresì vari fori sussidiari nonché un meccanismo di trasferimento delle competenze.
L’elenco degli Stati contraenti è pubblicato sul sito della Conferenza dell’Aia (in francese).
