Ufficio federale di giustizia
Casi con Stati contraenti
Procedura
Nel caso in cui sia il creditore che il debitore sono domiciliati in uno Stato contraente (secondo la Convenzione di New York, il debitore deve sottostare alla giurisdizione di uno Stato contraente), è possibile presentare una richiesta per l'esazione delle prestazioni alimentari.
I creditori domiciliati in Svizzera si possono rivolgere al servizio cantonale competente
I creditori domiciliati all'estero (in uno Stato contraente) si possono rivolgere alla competente autorità centrale del loro Paese:
- Indirizzi autorità centrali Convenzione di New York (137 Kb, pdf)
- Indirizzo negli USA (9 Kb, pdf)
- Indirizzo della Provincia del Manitoba/Canada (9 Kb, pdf)
- Indirizzo della provincia del Saskatchewan/Canada (9 Kb, pdf)
Per presentare le richieste e in generale per l'intera corrispondenza occorre rispettare l'iter burocratico previsto. I creditori e i debitori sono pregati a non mettersi direttamente in contatto con la nostra autorità centrale.
- Iter della richiesta (44 Kb, pdf)
