Ufficio federale di giustizia

Quali esigenze pone la Svizzera nei confronti di futuri genitori adottivi?

Giusta gli articoli 264-269c del Codice civile svizzero (CC, RS 210) i futuri genitori adottivi devono soddisfare le seguenti condizioni:

In generale
  • Per la loro personalità, salute, idoneità a educare, situazione famigliare, sociale e materiale, i futuri genitori adottivi devono poter offrire garanzia per una buona assistenza ed educazione, così come per il mantenimento dell’adottando nel lungo termine. Essi devono essere in grado e disposti ad accogliere il minore come se si trattasse di un loro proprio figlio e di promuovere e sostenere la sua evoluzione.
  • Per almeno un anno essi devono aver prodigato cure e provveduto all’educazione del minore in seno alla stessa economia domestica, nella misura in cui l’adozione avvenuta all’estero non sia direttamente riconosciuta in Svizzera.
  • Se il minore è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.
  • I genitori dell’adottando devono consentire all’adozione. Il consenso non può essere dato prima di sei settimane dalla sua nascita. Si può prescindere dal consenso di un genitore se egli non si è curato seriamente del figlio, se è sconosciuto, se è assente da lungo tempo con ignota dimora o se è durevolmente incapace di discernimento.

Adozione congiunta
  • I coniugi devono essere sposati da cinque anni o aver compito il trentacinquesimo anno d’età.
  • L’adottando deve essere di almeno 16 anni più giovane dei futuri genitori adottivi.

Adozione singola
  • Una persona non coniugata può adottare da sola se ha compito il trentacinquesimo anno d’età.
  • Un coniuge può adottare il figlio dell’altro se i coniugi sono sposati da cinque anni (adozione di un figliastro).
  • L’adottando deve avere almeno sedici anni meno dei genitori adottivi.
  • I coniugi possono adottare soltanto congiuntamente. Una persona coniugata può adottare da sola un minore soltanto se ha compito il trentacinquesimo anno d’età e se l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento o se è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.

Restrizioni
  • Resta vietata l’adozione congiunta di un minore, così come l’adozione del figlio del partner da parte di coppie dello stesso sesso.
  • L’adozione di una persona maggiorenne o interdetta, è permessa soltanto qualora non vi fossero figli propri.

Importante

È punito chiunque accoglie in Svizzera, a scopo di futura adozione, un minore con dimora abituale in un altro Stato senza disporre delle autorizzazioni necessarie (Legge federale relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA, RS 211.221.31, articolo 22 segg.))