Accolto ricorso di santésuisse contro il tariffario di una clinica privata
Comunicati, DFGP, 01.10.2004
Berna, 01.10.2004. Il Consiglio federale ha preso una decisione in merito alla vertenza sul tariffario delle prestazioni ambulatoriali di una clinica privata del Cantone di Soletta. Venerdì ha infatti accolto un ricorso interposto dall'Associazione degli assicuratori malattie svizzeri (santésuisse), rivedendo al ribasso il valore del punto tariffario della clinica privata in questione.
Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il tariffario medico unificato (TARMED) applicabile alle prestazioni ambulatoriali fornite dagli ospedali e dagli studi medici privati. Nel Cantone di Soletta, santésuisse e una clinica privata non sono riusciti a raggiungere un accordo sul valore iniziale del punto tariffario. Il Consiglio di Stato del Canton Soletta ha pertanto fissato tale valore con effetto a partire dal 1° gennaio 2004. Santésuisse ha quindi impugnato la decisione dinanzi al Consiglio federale, chiedendo una riduzione del valore del punto.
Nella decisione in questione, il Consiglio federale ha rilevato che la convenzione quadro TARMED stipulata tra santésuisse e "H+ Gli ospedali svizzeri" (l'Associazione degli ospedali svizzeri) prevede disposizioni applicabili unicamente in caso di accordo tra i partner tariffali. Se chiamato a fissare il valore del punto, il Governo cantonale non è tenuto ad applicare né i criteri di calcolo convenuti dai partner tariffali né il meccanismo di adeguamento previsto dall'allegato alla convenzione quadro. Il Cantone deve invece decidere basandosi sulle leggi (legge sull'assicurazione malattie, LAMal) e le ordinanze pertinenti.
Nella decisione in questione, il Consiglio federale ha rilevato che la convenzione quadro TARMED stipulata tra santésuisse e "H+ Gli ospedali svizzeri" (l'Associazione degli ospedali svizzeri) prevede disposizioni applicabili unicamente in caso di accordo tra i partner tariffali. Se chiamato a fissare il valore del punto, il Governo cantonale non è tenuto ad applicare né i criteri di calcolo convenuti dai partner tariffali né il meccanismo di adeguamento previsto dall'allegato alla convenzione quadro. Il Cantone deve invece decidere basandosi sulle leggi (legge sull'assicurazione malattie, LAMal) e le ordinanze pertinenti.
